Diritto penale
Reati in generale
25 | 10 | 2021
Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. al reato continuato
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 38174 dell’8 ottobre 2021, depositata il 25
ottobre 2021, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla possibilità di
applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. ai reati
continuati.
Secondo un primo orientamento, che fa leva sul tenore
letterale della norma di cui all'art. 131-bis, comma 3, c.p., lo sbarramento di
cui al citato comma deve ritenersi operante non solo nel caso di pregresso
accertamento in sede giudiziaria dell'abitualità, ma anche con riferimento a
condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento e, quindi,
anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione (Cass.
pen., sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897).
Affrontando la questione da un diverso angolo prospettico,
talune pronunce (Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2016, n. 26813; Cass. pen.,
sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4852) hanno evidenziato che l'incompatibilità del
reato continuato con il riconoscimento della tenuità del fatto è in linea con
il principio di non meritevolezza della pena per un fatto oggettivamente tenue
che innerva l'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., in ragione del fatto che
il soggetto, che abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali
sorrette dalla medesima ratio, non possa avvantaggiarsi della menzionata causa
di non punibilità perché, in tale evenienza, è la norma stessa a considerare il
"fatto" secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza
l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola e
prevale la sua dimensione "plurima" e la sua gravità.
A sostegno di tale orientamento ermeneutico, talune pronunce
di legittimità evidenziano, oltre al dato letterale, ulteriori argomenti
sistematici, quale, ad esempio, l’inapplicabilità della causa di esclusione
della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.
in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto
anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale,
ostativa al riconoscimento del beneficio (Cass. pen., sez. III, 29 marzo 2018, n.
19159).
In posizione diametralmente opposta all'orientamento di cui
innanzi, si pongono altre pronunce di legittimità secondo le quali, invece, è
sostenibile, sia pur a determinate condizioni, la compatibilità tra il reato
continuato e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Esse
valorizzano una pluralità di elementi, quali la gravità del reato, la capacità
a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della
violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della
condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi
o perseguiti dal reo e le motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta,
elementi questi che possono contribuire ad escludere il connotato della
"abitualità" della condotta nel caso della mera continuazione, sicché
la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può
essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della
continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine.
Per tale indirizzo ermeneutico, dunque, il solo fatto che il reato, per il quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia stato posto in continuazione con altri non è di ostacolo, in astratto, all'operatività dell'istituto occorrendo valutare, in concreto, se "il fatto" nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero delle disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.
Alla luce delle considerazioni svolte, la quinta sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "Se, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia di per sé ostativa la continuazione tra i reati".
Riferimenti Normativi: