Diritto processuale penale
Misure cautelari
16 | 04 | 2021
L’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una REMS all’imputato prosciolto per vizio di mente
Valerio de Gioia
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 69 del 16 aprile
2021, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 299, comma 3-bis, 300, comma 2, c.p.p., e 222, comma
1, c.p., sollevate – in riferimento complessivamente agli artt. 13, 32 e 117, comma
1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, § 1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché al «principio di
ragionevolezza» – dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario
di Cosenza.
Ad avviso del giudice a quo, posto che la misura di sicurezza
del ricovero in una REMS avrebbe un contenuto essenzialmente terapeutico,
condizionarne l'applicazione alla richiesta del pubblico ministero violerebbe «il
diritto alla cura della salute dell'imputato affetto da grave infermità mentale».
La Consulta ha ritenuto la questione rilevante, in quanto
suscettibile di determinare l'esito della decisione del giudice a quo, chiamato
a vagliare la richiesta del pubblico ministero di revoca dell'applicazione in
via provvisoria del ricovero in una REMS all'imputato prosciolto, proprio
perché adottata ex art. 300, comma 2, c.p.p., ma in difetto della previa
richiesta della pubblica accusa.
Il rimettente muove dal presupposto interpretativo, in sé non
implausibile, secondo cui sarebbe necessaria la richiesta del pubblico
ministero anche per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza
all'imputato contestualmente prosciolto per vizio di mente, atteso che l'art.
300, comma 2, c.p.p. dispone che «se l'imputato si trova in stato di custodia
cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è
applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312», e quest'ultima
disposizione richiede il parere del pubblico ministero per l'applicazione
provvisoria della misura di sicurezza.
Ebbene, secondo il Giudice delle Leggi, il parametro costituzionale
evocato è inconferente.
Non v'è dubbio, secondo la giurisprudenza costituzionale, che le REMS siano strutture «a esclusiva gestione sanitaria» (sentenza n. 99 del 2019) e che durante il ricovero debba essere assicurata all'internato ogni più opportuna terapia delle sue patologie psichiche (come già affermato dalla sentenza n. 253 del 2003 in relazione alla generalità delle misure di sicurezza per le persone inferme di mente), con lo scopo ultimo di assicurarne l'obiettivo della risocializzazione (sentenza n. 73 del 2020) attraverso un trattamento individualizzato volto anche al superamento, o al contenimento degli effetti, di tali patologie; cionondimeno, il ricovero nelle REMS è pur sempre la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 3-ter, comma 4, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con mod., nella L. 17 febbraio 2012, n. 9), ossia di una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato (art. 202 c.p.).
Conseguentemente, è sfornito di plausibilità l'assunto – implicito nella trama argomentativa del rimettente – di un interesse riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 32 Cost., in capo all'imputato prosciolto per vizio di mente, a ottenere non già un trattamento (volontario o obbligatorio) strutturalmente funzionale alla tutela della sua salute mentale ai sensi degli artt. 33 e ss., L. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), bensì l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, interesse che sarebbe suscettibile di essere pregiudicato dall'eventuale inerzia del pubblico ministero nel richiedere l'applicazione in via provvisoria della misura.
Riferimenti Normativi: