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Diritto processuale penale

Misure cautelari

24 | 05 | 2021

Il sequestro preventivo della testata telematica in caso di diffamazione

Sonia Grassi

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20645 del 23 aprile 2021 (dep. 24 maggio 2021), ha chiarito che il principio di diritto – in forza del quale la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all’art. 1, L. 8 febbraio 1948, n. 47, così da non poter essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa – non può essere applicato alla testata telematica non giornalistica.

La Corte, in particolare, ha richiamato le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite (sentenza 31022/2015, Fazzo) che, affrontando il tema dell’assoggettabilità a sequestro preventivo, in relazione al reato di diffamazione, della testata giornalistica telematica, hanno rimarcato come la soluzione favorevole legittimerebbe un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo. Di qui la necessità di attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, necessità giustificata dal rilievo che un quotidiano o un periodico telematico è "strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea)". Richiamate le varie normative intervenute soprattutto in materia di "prodotto editoriale" e di contributi alle imprese editrici, le Sezioni unite hanno delineato una nozione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idonea a ricomprendervi "la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria”.

L'interpretazione evolutiva – non già l’applicazione analogica – alla base del riconoscimento, alla testata giornalistica telematica registrata, della garanzia della non assoggettabilità a sequestro preventivo per il reato di diffamazione accordata alla stampa in senso tradizionale, non può essere estesa alla testata telematica non giornalistica. Non rilevano, infatti, la dimensione sistematica e organizzata dell'attività prospettata come informativa e il ruolo di controllo affidato a un soggetto ad hoc delegato dall’editore. Entrambi gli argomenti non colgono il profilo essenziale della ratio decidendi delle Sezioni Unite, Fazzo, in quanto l'organizzazione, di per sé, è il tratto tipico dell'attività di impresa e non può certo "surrogare" la registrazione, con le relative indicazioni, compresa quella del direttore responsabile, chiamato giuridicamente – anche sul piano penale – a rispondere dei fatti diffamatori in forza di una specifica posizione di garanzia disciplinata dalla legge e non solo in un'ottica di mera facoltativa ripartizione interna dei compiti dell'impresa, del tutto priva di quei connotati giuridici che fondano una responsabilità – anche penale – in capo al direttore della testata giornalistica telematica registrata. 

Né, in senso contrario, può essere invocata la disciplina di cui all’art. 30, L. 6 agosto 1990, n. 223, dettata per le trasmissioni radiotelevisive e che non può certo essere applicata, sulla base di un'analogia in malam partem, alla pubblicazione on line, tanto più che la responsabilità del delegato al controllo della trasmissione televisiva, in ordine al reato di diffamazione aggravata, può essere ritenuta sussistente solo a titolo di dolo e non di omesso controllo colposo. Il che, naturalmente, non significa che l'attività comunicativa svolta da qualsiasi soggetto individuale o collettivo, sia deprivata dell'ampia, pregnante tutela che l'art. 21 Cost., in sintonia con plurime fonti sovranazionali, assicura alla libertà di manifestazione del pensiero: significa solo che a tali soggetti non può essere riconosciuto il peculiare statuto accordato, con riferimento alla non assoggettabilità a sequestro preventivo in relazione al reato di diffamazione, alle testate giornalistiche, "tradizionali" o telematiche.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 21 Cost.
  • Art. 1, L. 8 febbraio 1948, n. 47
  • Art. 30, L. 6 agosto 1990, n. 223