Diritto penale
Delitti
27 | 10 | 2021
Lo studio legale deve considerarsi «privata dimora» ai fini dell’integrazione del reato di furto in abitazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 38412 del 15 settembre 2021 (dep. 27 ottobre
2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi
della nozione di “privata dimora” necessaria ai fini dell’integrazione del
reato di furto in abitazione
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, configura
il reato di cui all’art. 624-bis c.p. il furto commesso di notte all'interno di
uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi
alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza
costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il
titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata; ciò in
quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p.,
rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non
occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività
lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili
a terzi senza il consenso del titolare (Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2018, n.
34475).
Tale orientamento è in linea con l'interpretazione letterale
e sistematica della norma incriminatrice in riferimento all’impostazione offerta
dalle Sezioni Unite “D'Amico”, nella sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017. In
tale importante decisione - che ha risolto la questione controversa: "Se,
ed eventualmente a quali condizioni, ai fini della configurabilità del delitto
previsto dall'art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro possano rientrare nella
nozione di privata dimora" - il Supremo Consesso ha delineato la nozione
di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a)
utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata
(riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in
genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata
apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto
sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non
accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Ha,
quindi, affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del
reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata
dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti
della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi
senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività
lavorativa o professionale (Cass. pen., sez. un., 23 marzo 2017, n. 31345).
Sulla base di tali coordinate interpretative, la Suprema
Corte ha ritenuto corretta, nel caso di specie, la considerazione della Corte
territoriale che ha ricondotto il furto commesso dall’imputato nella
fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p..
In effetti, hanno osservato i giudici, la detenzione da parte del titolare, nel proprio studio professionale, di ori ed oggetti personali di valore accentua la destinazione a privata dimora del luogo in cui tali beni sono stati depredati, trattandosi, evidentemente, di area riservata, non accessibile a terzi senza il consenso del proprietario, in cui si svolgevano, non occasionalmente, atti della vita privata, in relazione alla tenuta e custodia in tale luogo di beni preziosi strettamente e intimamente legati alla persona del titolare.
Si tratta, in definitiva, di un luogo avente le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto, dovendosi dunque riconoscere il carattere di privata dimora (anche) ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi.
Riferimenti Normativi: