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Diritto processuale penale

Prove

26 | 05 | 2021

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale

Valerio de Gioia

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20879 del 23 aprile 2021 (dep. 26 maggio 2021), ha affrontato la questione se – e in quale misura – l'esistenza di beni sociali, non rinvenuti dalla curatela, possa ritenersi comprovata attraverso le scritture contabili e i documenti sociali e come si declini, in tal caso, l'onere di dimostrazione dell'imprenditore fallito.

In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis v. Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2020, n. 17228).

L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché l'amministratore è responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.

Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela: l’esistenza (e consistenza) può essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2018, n. 6548). Il principio – che fonda la prova della distrazione di beni sociali sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione di tali beni al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini – vale non solo per quei cespiti che in epoca prossima al fallimento (è riscontrato che) fossero nella disponibilità della società dichiarata fallita, ma anche per quelli che parimenti risultassero nella disponibilità della medesima sulla scorta degli ultimi documenti contabili attendibili redatti in esercizi, anche distanti rispetto al fallimento, prima che gli amministratori venissero meno all'obbligo di tenuta (o tenuta regolare) dei libri contabili, in modo tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Ciò in quanto la mancata o irregolare tenuta della contabilità, in totale spregio degli obblighi di legge, non può certo costituire una circostanza da cui gli amministratori inadempienti possano trarre vantaggio, dovendo gli stessi comunque giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni sociali – la cui esistenza risulti dagli ultimi documenti contabili redatti dalla società in modo attendibile – non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazione di fallimento.

Tali principi sono stati ulteriormente specificati, nella prospettiva di scongiurare inammissibili automatismi ed equazioni dimostrative: l'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c., dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2018, n. 55805); la valutazione d'attendibilità – prodromica e necessaria alla previa dimostrazione dell'esistenza di beni non rinvenuti dopo il fallimento – non può che investire anche il bilancio che, seppure non riconducibile nel novero delle scritture contabili, rappresenta, purtuttavia, un documento sociale, finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività. 

La Suprema Corte ha, dunque, concluso che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche il bilancio può costituire documento utile ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale, purché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge e sia, dunque, assistito dal crisma dell'attendibilità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2710 c.c.
  • Art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)