Diritto amministrativo
Processo amministrativo
25 | 10 | 2021
La disciplina dell’interdittiva antimafia non viola le norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie
Cristina Tonola
La terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7165 del 25 ottobre 2021, ha chiarito che la disciplina dell’interdittiva antimafia non viola le norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie.
Secondo la normativa nazionale di riferimento (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante il c.d. Codice antimafia), le misure previste da tale disciplina si concretizzano non nella incisione su di uno status generale di capacità giuridica bensì, nella previsione di limiti e divieti temporanei e specifici, di contrattazione con la pubblica amministrazione e di esercizio di attività economiche sottoposte a vaglio autorizzativo a tutela di interessi pubblici generali, quali la tutela della salute, dell’ambiente e degli utenti, ma anche a tutela della stessa possibilità di un loro libero esercizio da parte di tutti i competitori economici, nel rispetto dei principi di libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza sanciti dall’art. 41 Cost. e dal Trattato UE. La giurisprudenza amministrativa, del resto, ha ricondotto ad una incapacità di agire temporanea l’effetto dell’interdittiva, essendovi – nello stesso Codice antimafia – adeguate misure, compiutamente disciplinate, per ricostruire le condizioni di affidabile partecipazione della società al mercato, nella sua espressione libera e incondizionata da sospette infiltrazioni. D’altronde le medesime misure, ritenute estranee per comune ammissione e per costante giurisprudenza al sistema sanzionatorio penale in ragione del loro carattere cautelare ed anticipatorio sono sottoposte ai principi di legalità e del giusto procedimento ammnistrativo, secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. La Corte costituzionale (Corte cost., 29 gennaio 2020, dep. 26 marzo 2020, n. 57) ha quindi respinto i dubbi di incostituzionalità, affermando che “[…] queste complesse valutazioni che […] sono, sì, discrezionali, ma dalla forte componente tecnica, sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo. Di fatto è questa la portata delle numerose sentenze amministrative che si sono occupate dell’istituto. Esse non si limitano ad un controllo “estrinseco” e, pur dando il giusto rilievo alla motivazione, procedono ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza”.
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 20 gennaio 2014, n. 1103) hanno statuito, in ordine ai limiti della sindacabilità degli atti dell'amministrazione che contengono una componente tecnica, che non può esistere alcun limite alla sindacabilità, neanche laddove le questioni da valutare siano attinenti la sfera del merito amministrativo. In considerazione della natura non repressiva ma preventiva della misura, e della varietà di comportamenti con cui le mafie ricercano attrattive occasioni di infiltrazione in società e relativi settori economici, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la “tipizzazione giurisprudenziale”, in costante evoluzione, effettuata dal Consiglio di Stato costituisce parametro sufficientemente adeguato a evitare ogni pericolo di discrezionali se non arbitrarie azioni, nella vaghezza dei loro presupposti, da parte della autorità prefettizia nel definire i comportamenti sintomatici della infiltrazione mafiosa. È alla luce di tali considerazioni che i giudici di Palazzo Spada escludono che si possano valorizzare i dubbi di legittimità e le censure concernenti una pretesa irragionevole limitazione degli strumenti di tutela giurisdizionale dell’impresa sottoposta ad interdittiva antimafia in violazione delle norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie.
Riferimenti Normativi: