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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

25 | 10 | 2021

La querela di falso quale strumento idoneo a vincere la presunzione di autenticità del contenuto della scrittura privata

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 29912 del 25 ottobre 2021, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.

Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della querela di falso (Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2013, n. 6534).

Nei casi, come quello in esame, di falsità materiale (nella specie di un atto transattivo con modifica degli importi dovuti), è stato invece, ritenuto indispensabile l'esperimento della querela di falso per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Non di tratta, invero, nella specie di riempimento di foglio rilasciato in bianco, in assenza di un patto di riempimento (absque pactis), né si ricade nell'ipotesi del riempimento in violazione dell'accordo di riempimento (contra pacta).

La querela di falso costituisce un rimedio diretto ad eliminare la fede privilegiata della quale la scrittura privata con sottoscrizione autenticata e riconosciuta gode, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e cioè la provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, mentre il riempimento contra pacta della scrittura sottoscritta in bianco concreta non un'ipotesi nella quale possa negarsi la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma un'ipotesi di non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che era stato pattuito di dichiarare. 

E l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (per mancanza di disconoscimento) – ha ribadito la Suprema corte –, può essere disattesa solo tramite la proposizione di querela di falso (art. 214 c.p.c., e ss., art. 221 c.p.c. e ss.; cfr. anche, in tema, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2005, n. 9024): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui al comma 2 e 3 dell'art. 221 c.p.c..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2702 c.c.
  • Art. 214 c.p.c.
  • Art. 221 c.p.c.