Diritto processuale civile
Processo di cognizione
25 | 10 | 2021
La querela di falso quale strumento idoneo a vincere la presunzione di autenticità del contenuto della scrittura privata
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 29912 del 25 ottobre 2021, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la scrittura
privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la
sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al
contenuto, nel senso che l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la
provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se
quest'ultimo, pur riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di
essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento
ed esperisca in proposito con esito positivo la querela di falso, viene meno il
collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata
presunzione.
Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale
di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia con la querela di
falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la stessa è
avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte interessata a
dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione e stata compiuta o
consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde
ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal
positivo esperimento della querela di falso (Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2013,
n. 6534).
Nei casi, come quello in esame, di falsità materiale (nella
specie di un atto transattivo con modifica degli importi dovuti), è stato invece,
ritenuto indispensabile l'esperimento della querela di falso per rompere il
collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Non
di tratta, invero, nella specie di riempimento di foglio rilasciato in bianco,
in assenza di un patto di riempimento (absque pactis), né si ricade
nell'ipotesi del riempimento in violazione dell'accordo di riempimento (contra
pacta).
La querela di falso costituisce un rimedio diretto ad eliminare la fede privilegiata della quale la scrittura privata con sottoscrizione autenticata e riconosciuta gode, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e cioè la provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, mentre il riempimento contra pacta della scrittura sottoscritta in bianco concreta non un'ipotesi nella quale possa negarsi la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma un'ipotesi di non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che era stato pattuito di dichiarare.
E l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (per mancanza di disconoscimento) – ha ribadito la Suprema corte –, può essere disattesa solo tramite la proposizione di querela di falso (art. 214 c.p.c., e ss., art. 221 c.p.c. e ss.; cfr. anche, in tema, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2005, n. 9024): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui al comma 2 e 3 dell'art. 221 c.p.c..
Riferimenti Normativi: