Diritto civile
Obbligazioni
03 | 02 | 2021
La responsabilità dell’ente proprietario di una strada notoriamente adibita ad uso di mezzi agricoli
Valerio de Gioia
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
3 febbraio 2021, n. 2525, è tornata sulla questione dei presupposti di
responsabilità dell'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito
in caso di sinistri conseguenti a difetto di manutenzione.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rigettato la richiesta
risarcitoria spiegata dal danneggiato muovendo dalla considerazione che la
strada comunale era adibita, notoriamente, ad uso di mezzi agricoli e
l'incidente era avvenuto dopo circa duecento metri di percorrenza da parte
dell'autovettura; il grado di prudenza del conducente, quindi, non era stato
adeguato ad una strada che, in quanto dissestata, avrebbe imposto una
particolare attenzione nel percorrerla.
La sentenza impugnata è stata confermata dalla Suprema Corte
che l’ha reputata coerente con l'orientamento in materia – oramai risalente e
del quale non constano significative evoluzioni – secondo cui l'ente
proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi
dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada
stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato
di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto
che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad
interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e
l'evento dannoso.
La medesima sezione, del resto, due giorni prima, ha
affermato che in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso
causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta
dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto
alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità
tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass.
civ., sez. VI, 1° febbraio 2021, n. 2184).
L’ordinanza, peraltro, si allinea alle indicazioni offerte dalla terza sezione civile – sentenza 20 novembre 2020, n. 26527 –, secondo cui la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa e imprevedibile, ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità; in tal senso, anche i più recenti arresti di legittimità, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire "quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019).
Ciò non significa peraltro che, laddove non risulti idonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori; ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Riferimenti Normativi: