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Lavoro

25 | 10 | 2021

Il danno da illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 29920 del 25 ottobre 2021, la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite, con sentenza 15 marzo 2016, n. 5072, con riferimento all’art. 36, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego), hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno.

Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile – (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari) – le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro.

Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L. 4 novembre 2010, n. 183, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, individuando in quest'ultima disposizione un parametro idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2980; Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19165).

Riferimenti Normativi:

  • All'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Art. 36, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego)
  • Art. 32, L. 4 novembre 2010, n. 183