Lavoro
25 | 10 | 2021
Il danno da illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 29920 del 25 ottobre 2021, la sezione lavoro
della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di illegittima reiterazione di
contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza 15 marzo 2016, n. 5072, con
riferimento all’art. 36, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego),
hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima
reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica
amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo
quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice
e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di
contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare
del danno.
Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato
alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile – (e non alla
mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai
parametri costituzionali che a quelli comunitari) – le Sezioni Unite hanno
ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei Lavoratori) perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la
perdita di un posto di lavoro.
Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L. 4
novembre 2010, n. 183, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima
apposizione del termine, individuando in quest'ultima disposizione un parametro
idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento
predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere
della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni
ulteriori.
Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2021, n. 2980; Cass. civ., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19165).
Riferimenti Normativi: