Diritto civile
Persone e Famiglia
25 | 10 | 2021
La sorte dei regali tra fidanzati: l’azione restitutoria in caso di donazioni immobiliari
Giovanna Spirito
Con ordinanza n. 29980 del 25 ottobre 2021, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha spiegato che l’art. 80 c.c., norma dal
tenore letterale ampio, contempla non solo i veri e propri “doni” tra
fidanzati, intesi come liberalità d’uso, ma anche le eventuali donazioni
immobiliari, ivi comprese le indirette.
Occorre rammentare che la sorte delle attribuzioni gratuite
tra fidanzati è stata oggetto di un’apposita regolamentazione solo col codice
civile del 1942, all’art. 80. La formulazione della norma, genericamente
riferita ai “doni”, ha determinato nel tempo un vasto dibattito dottrinale. L’oggetto
di tale dibattito è stato di volta in volta ancorato alla questione della
natura giuridica delle suddette liberalità, in funzione della possibile
assimilazione alle donazioni obnuziali e alle liberalità d'uso. Non è
necessario ripercorrerne le tappe in dettaglio. Basta ricordare che, come da
più parti fondatamente osservato, l’accostamento tra i doni di cui all’art. 80 c.c.
e la disciplina della donazione obnuziale è in contrasto col dato normativo
desunto dall’art. 785 c.c., che rispetto all’efficacia immediata dei “doni”
stabilisce invece che la donazione obnunziale non produce effetto finché non
segua il matrimonio; e inoltre che l’accostamento dell’art. 80 cit. alla
liberalità d’uso si basa si un’esegesi ingiustificatamente restrittiva
dell’ambito della citata norma. In vero un altro più convincente indirizzo
interpretativo si è attestato sul rilievo che i doni prenuziali di cui all’art.
80 cit. sono vere e proprie donazioni, con conseguente possibile concorrenza di
previsioni regolative secondo i casi individuate nella suddetta norma e negli
artt. 769 e ss. c.c.. Simile orientamento è stato accolto dalla giurisprudenza
di legittimità, la quale ha riconosciuto che i doni tra fidanzati non sono equiparabili
né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno
tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal
donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono - appunto - vere e
proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma
previsti dal codice (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 1994, n. 1260). Fermo restando,
naturalmente, che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare
oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. civ.,
sez. II, 12 giugno 2001, n. 7913), fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento
possa perfezionarsi legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera
traditio.
Secondo i giudici di legittimità, l’orientamento va confermato perché aderente all’agire e al sentimento sociale. Non può validarsi l’affermazione che reputa impossibile far rientrare nell’alveo dell’art. 80 c.c. le donazioni (dirette o indirette) immobiliari perché non costituenti liberalità d’uso. Considerare infatti semplici liberalità d'uso le donazioni tra fidanzati comporterebbe - come già sottolineato - un'interpretazione estremamente riduttiva del diritto alla restituzione dei doni sancita dall'art. 80 cit., a fronte invece dell’essere la ratio della restituzione non correlata, in detta norma, al semplice valore dei beni donati, quanto piuttosto alla eliminazione di tutti i possibili segni di un rapporto che non è giunto a compimento, e che è opportuno rimuovere per quanto possibile. Questa considerazione è essenziale nell’ambito dell’interpretazione. La norma invero non può intendersi secondo la mera intenzione storica del legislatore del tempo (cd. originalismo), sebbene mediante un flessibile adeguamento al mutato contesto sociale.
La Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette; anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo; tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.
Riferimenti Normativi: