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Diritto penale

Contravvenzioni

22 | 10 | 2021

I messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo possono integrare il reato di molestia

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 37974 del 18 marzo 2021 (dep. 22 ottobre 2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del reato di molestia o disturbo alle persone.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p. il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione.

L'elemento materiale della "molestia" è costituito dall'interferenza non accetta che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2005, n. 19718) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente.

La giurisprudenza della Corte ha, da tempo, anche affermato che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura necessariamente abituale e non pretende sempre e comunque una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con una sola azione purché particolarmente sintomatica la stessa dei motivi specifici che l'hanno ispirata. Con riferimento all'intento della condotta costituito da biasimevole motivo è sufficiente, infatti, anche il compimento di un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2013, n. 3758).

La quaestio iuris sul significato da attribuire alla locuzione "col mezzo del telefono", utilizzata dal legislatore del 1930, si è posta nel momento in cui si è reso necessario verificare la riconducibilità o meno alla previsione normativa di innovative modalità di lesione, imprevedibili al momento della posizione della fattispecie.

Il mezzo telefonico assume rilievo ai fini dell'ampliamento della tutela penale - altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico; la comunicazione telefonica comporta, infatti, una immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo.

Se ciò che rileva è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente. 

Dunque, conclude la Suprema Corte, ciò che rileva è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione (nel caso di specie la Suprema Corte ha quindi ritenuta corretta l’impostazione del giudice di prime cure che, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto che i messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo, inviati anche in orari serali e notturni avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 15 Cost.
  • Art. 660 c.p.