Diritto penale
Contravvenzioni
22 | 10 | 2021
I messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo possono integrare il reato di molestia
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 37974 del 18 marzo 2021 (dep. 22 ottobre
2021), la prima sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi
del reato di molestia o disturbo alle persone.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p. il legislatore,
attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un
privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo
turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione.
L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la
tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone
molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela
della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico di
quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti
di ribellione.
L'elemento materiale della "molestia" è costituito
dall'interferenza non accetta che altera dolorosamente, fastidiosamente o
importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Cass.
pen., sez. I, 24 marzo 2005, n. 19718) e l'atto per essere molesto deve non
soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da
biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza,
che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire
nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente
e invadente.
La giurisprudenza della Corte ha, da tempo, anche affermato
che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura necessariamente
abituale e non pretende sempre e comunque una reiterazione di comportamenti
intrusivi e sgraditi nella vita altrui, sicché può essere realizzato anche con
una sola azione purché particolarmente sintomatica la stessa dei motivi
specifici che l'hanno ispirata. Con riferimento all'intento della condotta
costituito da biasimevole motivo è sufficiente, infatti, anche il compimento di
un unico gesto, come nel caso di una sola telefonata effettuata con modalità
rivelatrici dell'intrusione nella sfera privata del destinatario (Cass. pen.,
sez. I, 7 novembre 2013, n. 3758).
La quaestio iuris sul significato da attribuire alla
locuzione "col mezzo del telefono", utilizzata dal legislatore del
1930, si è posta nel momento in cui si è reso necessario verificare la
riconducibilità o meno alla previsione normativa di innovative modalità di
lesione, imprevedibili al momento della posizione della fattispecie.
Il mezzo telefonico assume rilievo ai fini dell'ampliamento
della tutela penale - altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo
pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della
comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando
l'apparecchio telefonico; la comunicazione telefonica comporta, infatti, una
immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e una diretta intrusione
del primo nella sfera delle attività del secondo.
Se ciò che rileva è il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata da parte del destinatario dell'avvertimento acustico che indica l'arrivo del messaggio, ma anche dalla percezione immediata e diretta del suo contenuto o di parte di esso, attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, il distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) non ha più ragion d'essere, sia l'una che gli altri potendo realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente.
Dunque, conclude la Suprema Corte, ciò che rileva è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione (nel caso di specie la Suprema Corte ha quindi ritenuta corretta l’impostazione del giudice di prime cure che, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto che i messaggi whatsapp e gli sms reiterati nel tempo, inviati anche in orari serali e notturni avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente).
Riferimenti Normativi: