libero accesso

Diritto processuale penale

Impugnazione

22 | 10 | 2021

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in caso di riforma, anche ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 37956 del 5 ottobre 2021 (dep. 22 ottobre 2021), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, eventualmente d'ufficio (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620).

Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.

Il comma 3-bis, inserito nell'art. 603 c.p.p. dall'art. 1, comma 58, della L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), costituisce l'evoluzione delle regole della rinnovazione istruttoria in appello, secondo l'esegesi "formante" sviluppatasi attraverso le pronunce del Supremo collegio penale, a partire proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016, Dasgupta. La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova. L'intervento legislativo che ha introdotto il citato comma 3-bis dell'art. 603 ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2019, n. 14426).

La novella non autorizza, però, a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera determinante sulla decisione. Al riguardo le stesse Sezioni Unite Pavan osservano che i lavori parlamentari che hanno portato all'introduzione del comma 3-bis nel corpo dell'art. 603 c.p.p. e la Relazione governativa esprimono, nel solco tracciato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, la necessità di dare una "soluzione, a livello legislativo, alla problematica della modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione".

Dunque, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103 (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065).

Tali principi, conclude la Suprema Corte, si applicano anche laddove l'impugnazione sia proposta, ai soli effetti civili, non dalla parte civile bensì dal responsabile civile: la posizione del responsabile civile, che deve sopportare, insieme all'imputato, le conseguenze civili derivanti dal reato, infatti, è assimilabile a quella dell'imputato, con cui, pertanto, deve condividere le medesime garanzie. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 603 c.p.p.
  • L. 23 giugno 2017, n. 103