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Diritto civile

Tutela dei Diritti

18 | 05 | 2021

La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e il diritto all’oblio

Flaminia Schiavoni

Con ordinanza 18 maggio 2021, n. 13524, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del bilanciamento tra la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e il diritto all’oblio.

È la legge, attraverso l’art. 2668 c.c., ad individuare il meccanismo attraverso cui la cancellazione si attua, contemplando una forma di pubblicità negativa, mediante la quale si rende pubblica l'irrilevanza sopravvenuta di una precedente formalità, che da quel momento deve considerarsi come non esistente.

L’art. 2886, comma 2, c.c., stabilisce poi che la cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Secondo la Corte, a fronte del rilievo, fondamentale per la sicurezza dei traffici giuridici, della pubblicità immobiliare, il sacrificio di un ipotetico diritto all'oblio del soggetto nei cui confronti è disposta la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sarebbe irrisorio, e non certo tale da richiedere un più radicale intervento di cancellazione: nel caso dell'ipoteca giudiziaria, seguita dalla annotazione della cancellazione dell'iscrizione, i registri immobiliari danno conto della pregressa formazione di un titolo giudiziale riconducibile alla previsione dell'art. 2818 c.c., tale da giustificare l'iscrizione, ma danno altresì conto che quel titolo è poi rimasto travolto, così da legittimare la cancellazione. La cancellazione, dunque, testimonia che il debitore ha infine pagato il suo debito, o che comunque i presupposti per l'iscrizione ipotecaria non sussistevano.

Il sistema della pubblicità ipotecaria, inoltre, sulla scia dell'impianto del code civil, dal quale deriva il nostro sistema delle garanzie, ha natura costitutiva, ex art. 2808 c.c., di guisa che una cancellazione, per così dire materiale, che non lasciasse traccia del passato, sarebbe inconcepibile, giacché l'effetto non sarebbe il semplice venir meno dell'iscrizione, a partire da quel momento, con l'estinzione dell'ipoteca (art. 2878 c.c., n. 1), ma l'eliminazione dell'ipoteca ora per allora dal mondo del diritto, tale in definitiva da falsare i fatti, facendo tabula rasa di ciò che pure è stato.

Tale soluzione, secondo i giudici di legittimità, si rafforza nel quadro di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il cui art. 17 disciplina il diritto all’oblio come diritto dell'interessato di "ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo". Tuttavia, il comma 3 della summenzionata disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario, tra l'altro, per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.

La norma, quindi, afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici potere. 

Quanto al Codice della privacy, infine, esso non contiene un'espressa previsione del diritto all'oblio, che è stato ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea del diritto all'identità personale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2668 c.c.
  • Art. 2818 c.c.
  • Art. 2878 c.c.
  • Art. 2886 c.c.
  • Art. 17, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016