Diritto civile
Tutela dei Diritti
18 | 05 | 2021
La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e il diritto all’oblio
Flaminia Schiavoni
Con ordinanza 18 maggio 2021, n. 13524, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del bilanciamento
tra la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e il diritto all’oblio.
È la legge, attraverso l’art. 2668 c.c., ad individuare il
meccanismo attraverso cui la cancellazione si attua, contemplando una forma di pubblicità
negativa, mediante la quale si rende pubblica l'irrilevanza sopravvenuta di una
precedente formalità, che da quel momento deve considerarsi come non esistente.
L’art. 2886, comma 2, c.c., stabilisce poi che la
cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine
all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata
consentita od ordinata e della data in cui si esegue e deve portare la
sottoscrizione del conservatore.
Secondo la Corte, a fronte del rilievo, fondamentale per la
sicurezza dei traffici giuridici, della pubblicità immobiliare, il sacrificio
di un ipotetico diritto all'oblio del soggetto nei cui confronti è disposta la
cancellazione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sarebbe irrisorio, e non
certo tale da richiedere un più radicale intervento di cancellazione: nel caso
dell'ipoteca giudiziaria, seguita dalla annotazione della cancellazione
dell'iscrizione, i registri immobiliari danno conto della pregressa formazione
di un titolo giudiziale riconducibile alla previsione dell'art. 2818 c.c., tale
da giustificare l'iscrizione, ma danno altresì conto che quel titolo è poi
rimasto travolto, così da legittimare la cancellazione. La cancellazione,
dunque, testimonia che il debitore ha infine pagato il suo debito, o che
comunque i presupposti per l'iscrizione ipotecaria non sussistevano.
Il sistema della pubblicità ipotecaria, inoltre, sulla scia
dell'impianto del code civil, dal quale deriva il nostro sistema delle
garanzie, ha natura costitutiva, ex art. 2808 c.c., di guisa che una
cancellazione, per così dire materiale, che non lasciasse traccia del passato,
sarebbe inconcepibile, giacché l'effetto non sarebbe il semplice venir meno
dell'iscrizione, a partire da quel momento, con l'estinzione dell'ipoteca (art.
2878 c.c., n. 1), ma l'eliminazione dell'ipoteca ora per allora dal mondo del
diritto, tale in definitiva da falsare i fatti, facendo tabula rasa di ciò che
pure è stato.
Tale soluzione, secondo i giudici di legittimità, si rafforza
nel quadro di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, il cui art. 17 disciplina il diritto
all’oblio come diritto dell'interessato di "ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo". Tuttavia, il comma 3 della summenzionata
disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere
riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia
necessario, tra l'altro, per l'adempimento di un obbligo di legge o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio
di pubblici poteri.
La norma, quindi, afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici potere.
Quanto al Codice della privacy, infine, esso non contiene un'espressa previsione del diritto all'oblio, che è stato ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea del diritto all'identità personale.
Riferimenti Normativi: