libero accesso

Diritto penale

Delitti

21 | 10 | 2021

La condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto non consente la riqualificazione del furto in forma tentata

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 37886 del 14 settembre 2021, depositata il 21 ottobre 2021, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio sancito dalle Sezioni Unite “Prevete” (Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 52117), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere – esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale – e il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

Nel quadro della valutazione del perfezionamento del reato da parte dell'imputato, preme rimarcare che, nella sentenza "Prevete", il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa – ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed all'accertamento dei reati – e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato.

È coerente con questo approdo e con la centralità del tema dell'impossessamento la successiva sentenza (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 26749), che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto – dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni Unite Prevete sul punto – la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compromissione – o meno – dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880). 

Ed è proprio in virtù di questa lettura complessiva della giurisprudenza di legittimità - ha concluso la Suprema Corte - che, nel caso di specie, il furto è stato ritenuto consumato: è mancato, infatti, un intervento impeditivo da parte di un terzo volto ad evitare che il reo si allontanasse con l'autovettura e che, quindi, acquisisse, sia pure per un periodo di tempo limitato, l'autonoma signoria sul bene, a nulla rilevando che l’operante abbia affermato di non averlo perso di vista, giacché comunque ciò è avvenuto quando era in atto un inseguimento teso a bloccare l'autore del fatto e a recuperare il maltolto, ossia una condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto e non di mero controllo a distanza del prevenuto.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.
  • Art. 624 c.p.
  • Art. 625 c.p.