Diritto penale
Delitti
21 | 10 | 2021
La condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto non consente la riqualificazione del furto in forma tentata
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 37886 del 14 settembre 2021, depositata il 21
ottobre 2021, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il
principio sancito dalle Sezioni Unite “Prevete” (Cass. pen., sez. un., 17
luglio 2014, n. 52117), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il
monitoraggio dell'azione furtiva in essere – esercitato mediante appositi
apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso
la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti
alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale – e il
conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del
delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente
conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità
della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del
soggetto passivo.
Nel quadro della valutazione del perfezionamento del reato da
parte dell'imputato, preme rimarcare che, nella sentenza "Prevete", il massimo
Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il
conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed
effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che,
laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della
persona offesa – ma lo stesso discorso può essere fatto quando la vigilanza sia
attuata dalle forze dell'ordine, istituzionalmente obbligate alla repressione ed
all'accertamento dei reati – e l'intervento in continenti a difesa della
detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del
controllo del soggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla
consumazione del reato.
È coerente con questo approdo e con la centralità del tema dell'impossessamento la successiva sentenza (Cass. pen., sez. V, 11 aprile 2016, n. 26749), che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto – dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni Unite Prevete sul punto – la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compromissione – o meno – dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880).
Ed è proprio in virtù di questa lettura complessiva della giurisprudenza di legittimità - ha concluso la Suprema Corte - che, nel caso di specie, il furto è stato ritenuto consumato: è mancato, infatti, un intervento impeditivo da parte di un terzo volto ad evitare che il reo si allontanasse con l'autovettura e che, quindi, acquisisse, sia pure per un periodo di tempo limitato, l'autonoma signoria sul bene, a nulla rilevando che l’operante abbia affermato di non averlo perso di vista, giacché comunque ciò è avvenuto quando era in atto un inseguimento teso a bloccare l'autore del fatto e a recuperare il maltolto, ossia una condotta di carattere recuperatorio rispetto all'impossessamento già avvenuto e non di mero controllo a distanza del prevenuto.
Riferimenti Normativi: