Diritto civile
Obbligazioni
10 | 06 | 2021
Il danno alla privacy: presupposti e mezzi di prova
Flaminia Schiavoni
Con ordinanza n. 16402 del 10 giugno 2021, la prima sezione
civile della Corte di Cassazione è tornata sul tema del danno alla privacy e
sulla problematica dei mezzi di prova ai quali poter far ricorso in giudizio.
La Corte ha innanzitutto ribadito il principio – già espresso
con ordinanza n. 17383 del 20 agosto 2020 –, secondo cui il danno non
patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla
protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8
della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà
del danno”, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il
principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della
lesione minima è intrinseco precipitato.
Ne deriva che determina una lesione ingiustificabile del
diritto in esame non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11
del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la
sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto
rimesso al giudice di merito (Cass. civ. n. 17383/2020 cit.).
Il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non
sussiste in "re ipsa", non identificandosi il danno risarcibile con
la mera lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze
di tale lesione e può essere provato anche attraverso presunzioni (Cass. civ.,
sez. VI, 18 luglio 2019; Cass. civ., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 29206).
Del resto, un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre
ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto
illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi
natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale (Cass. civ.,
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Inoltre, ai fini della risarcibilità del
danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a
diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista
una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3)
che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o
fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle
caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Per costante giurisprudenza, poi, è ben vero che la prova del pregiudizio sofferto a causa della lesione di un proprio diritto, come ad esempio quello alla privacy o quello al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione, può – e anzi normalmente non potrà che – essere fornita attraverso presunzioni. Ma questo non vuol dire che il danno alla privacy va considerato in re ipsa: difatti, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell’onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni.
La “presunzione” del danno, in quest’ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire “convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.”, il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile. Di contro, nel senso usato secondo un orientamento minoritario, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, la presunzione acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il “presunto” danneggiato) dall’onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l’onere della prova contraria a carico del “presunto” danneggiante.
Riferimenti Normativi: