Diritto amministrativo
Pubblico Impiego
21 | 10 | 2021
La scorrimento della graduatoria esistente quale regola prioritaria per l'accesso al pubblico impiego
Cristina Tonola
La
sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7089 del 21 ottobre 2021,
ha ribadito alcuni importanti principi giurisprudenziali in materia di accesso
al pubblico impiego.
Per
consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14), in
presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da
seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della
medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso.
La
più recente disciplina del pubblico impiego (a partire dall’art. 35, comma
5-ter, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego), introdotto dalla L.
24 dicembre 2007, n. 244), individua nello scorrimento delle graduatorie
concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti
vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria
di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i
costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
All’Amministrazione che voglia determinarsi diversamente si impone dunque un
rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria.
Questo
obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di
particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa
diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o
il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla
procedura concorsuale.
Non
sussiste, tuttavia, un diritto soggettivo pieno all’assunzione degli idonei
mediante scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della
disponibilità di posti in organico, dovendo comunque l’Amministrazione assumere
la decisione organizzativa di procedere al reclutamento di personale, correlata
a eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio,
alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e ad ulteriori
altri elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Sennonché,
la regola dello scorrimento della graduatoria presuppone che vi sia identità di
posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura, salve regole
speciali come per esempio quella dell’art. 13, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
che attribuisce all’Amministrazione il potere di utilizzare le graduatorie già
approvate per la copertura di altro posto di primario diverso da quello messo a
concorso (Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1796; Cons. Stato, sez. III,
23 febbraio 2015, n. 909).
In caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure, non si fa luogo all’utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure sussiste, nell’ordinamento, il menzionato favore.
Tra gli aspetti da considerare assume particolare rilevanza il contenuto specifico della figura professionale per la quale è indetto il nuovo concorso. A questo riguardo, l’identità dei profili non può essere desunta semplicemente sulla scorta della mera equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica attribuita, ben potendo accadere che mansioni, pure ricadenti all’interno della stessa area e categoria, richiedano per il loro svolgimento competenze non equivalenti. Un utile elemento di valutazione consiste quindi nel porre a confronto le rispettive procedure concorsuali, con speciale riguardo alle prove di esame e ai requisiti di partecipazione (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2486).
Riferimenti Normativi: