Diritto processuale penale
Giudizio
22 | 09 | 2021
La capacità di intendere e di volere dell’agente deve essere accertata in relazione alle modalità del caso concreto
Silvia Spanò
Con sentenza n. 35044 del 9 settembre 2021 (dep. 22 settembre
2021), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata
dell’accertamento relativo all’incapacità di intendere e di volere del soggetto
autore del reato.
L’art. 88 c.p., rubricato “Vizio totale di mente”, dispone
che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di
volere.
Quanto, invece, al vizio parziale di mente, l’art. 89 c.p. prevede che chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, fosse, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. Le ipotesi di cui agli artt. 88 e 89 c.p. presuppongono l'accertamento di una infermità, di natura psichica o fisica, che incida sullo stato mentale dell'agente al punto di escludere, o far “grandemente” scemare, la sua capacità di intendere e volere.
Il termine “infermità” descrive un elemento normativo delle
fattispecie configurate dalle due disposizioni citate che rinvia ad una realtà
valutativa dettata da una norma extra-giuridica, il cui contenuto, per la
stessa natura del suo oggetto, non può
prescindere dall'acquisizione di saperi scientifici che non competono al
giudice.
L'apporto specialistico finalizzato all'accertamento del
requisito normativo, tuttavia, non necessariamente deve essere veicolato
attraverso la disposizione di una perizia, ben potendo il giudice affidarsi
anche a contributi tecnici, comunque idonei a rivelare, nei termini indicati,
l'esistenza e la consistenza dell'affezione.
Peraltro, la ricognizione della capacità di
autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalle
norme menzionate, dipende non già dal mero accertamento dell'infermità, ma
dall’apprezzamento della sua incidenza sulla capacità di intendere e volere
dell'agente al momento della commissione del reato, ossia dalla sua
ripercussione sullo stato mentale del medesimo nell'attualità della
realizzazione della condotta illecita, evidenziando così il necessario nesso
eziologico tra la prima e quest'ultima.
In altri termini, ciò che gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di
accertare è se il rimprovero possa esser mosso per quello specifico fatto, se,
quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel
disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo
"settoriale"), che, in tal guisa, assurge ad elemento condizionante
della condotta.
Tale giudizio, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (ex multis, Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163), compete esclusivamente al giudice, il quale certamente deve dialogare nella sua valutazione sulla capacità di autodeterminazione dell'autore del reato con il patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche eventualmente assunte, al fine dell'accertamento dell'infermità da cui lo stesso risulti affetto, ma che deve avvalersi altresì di ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali.
In tal senso, conclude la Suprema Corte, non è dunque in discussione che nel determinare la menzionata efficienza causale si debba avere riguardo, non solo all'infermità ed alla sua gravità, ma altresì alle modalità del caso concreto, al fine di apprezzare l'eventuale incidenza del turbamento mentale sulla commissione del reato. Quanto detto richiama i capisaldi della sentenza Cozzini (Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786), attraverso la quale vengono precisati gli indici in base ai quali si stabilisce se un accertamento costituisca, o meno, un percorso scientifico: verificabilità, falsicabilità del metodo e conoscenza del tasso di errore degli strumenti specifici usati.
Riferimenti Normativi: