Diritto civile
Obbligazioni
14 | 06 | 2021
L’effetto sanante alla registrazione tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di un immobile
Flaminia Schiavoni
Con sentenza 14 giugno 2021, n. 16742, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha fatto il punto sulla azione esperibile per
conseguire la restituzione di un bene concesso in comodato, chiarendo quali
effetti derivano dalla registrazione tardiva del relativo contratto.
Il comodato è un contratto col quale una parte consegna
all’altra una cosa mobile o immobile affinché quest’ultima se ne serva secondo
l’uso pattuito o per il tempo determinato, con l’obbligo di restituire la
stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.).
La realità del contratto è, dunque, evidente e si evince
dalla stessa definizione codicistica, là dove viene fatto specifico riferimento
alla consegna e non all’obbligo di consegnare.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in
comodato va qualificata come azione personale di restituzione, destinata ad
ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza
volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi
giuridici (tra i quali, appunto, il comodato, la locazione ed il deposito) che
non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Tale azione si distingue da quella di rivendicazione, con la
quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di
ogni titolo.
In questo ultimo caso la domanda è tipicamente di
rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto
obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga
omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante
la probatio diabolica (Cass. civ., sez. II, ord. 10 ottobre 2018, n. 25052).
Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con
cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un
immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna
dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa
derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio
giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di
fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. civ., sez. un., 28
marzo 2014, n. 7305).
Può ritenersi ormai consolidato l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità che riconosce effetto sanante alla registrazione
tardiva del contratto di costituzione di un diritto personale di godimento di
un immobile: tale effetto ha efficacia retroattiva, il che consente di
stabilizzare definitivamente gli effetti del contratto (v., in tema di
locazione sia ad uso abitativo che ad uso diverso, Cass. civ., sez. un., 9
ottobre 2017, n. 23601 e, in tema di locazione non abitativa, Cass. civ., sez.
un., 17 settembre 2015, n. 18213 e successive conformi).
Ciò deriva dal fatto che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.
E tali principi, hanno concluso i giudici di legittimità, ben possono essere applicati nel caso di specie non risultando ostativa la circostanza che la registrazione tardiva fosse stata effettuata successivamente alla data di asserita risoluzione del contatto in questione.
Riferimenti Normativi: