Diritto civile
Tutela dei Diritti
16 | 06 | 2021
La prescrizione presuntiva: gli oneri probatori incombenti sul creditore e sul debitore
Giovanna Spirito
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
n. 17071 del 16 giugno 2021, è tornata sulla questione dei presupposti per
l’operatività della prescrizione presuntiva e degli oneri probatori posti in
capo al creditore e al debitore.
In particolare, i giudici hanno evidenziato che i crediti del
professionista ricadono nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2
c.c.) e, qualora il debitore sollevi l’eccezione di prescrizione, l’onere della
prova grava sul creditore.
In tema di prescrizione presuntiva, infatti, mentre il debitore,
eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il
creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito fornendo
tale prova soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero
avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che
l'obbligazione non è stata estinta.
Il riconoscimento del debito deve consistere "... in una
dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo,
ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la
volontà di disconoscere la pretesa del creditore..." (Cass. civ., sez. III,
10 febbraio 2003, n. 1945) e, per potersi configurare una rinuncia tacita ad
avvelersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve
sussistere "... una incompatibilità assoluta tra il comportamento del
debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui"
(Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7527).
Il relativo accertamento, che costituisce una quaestio facti,
non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, tanto più quando, come
nel caso di specie, il ricorrente non alleghi l'esistenza di dichiarazioni o
comportamenti obiettivamente idonei ad esplicitare l'intenzione della cliente
di rinunciare ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 2956 c.c., ma si
limiti a valorizzare la semplice circostanza che la stessa non abbia, prima
dell'inizio della causa, e segnatamente dinanzi al Consiglio dell'Ordine,
specificamente sollevato la relativa eccezione.
È stato allora chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2956 c.c., n. 2, per contrasto con l'art. 3 Cost. introducendo, detta
norma, un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei
professionisti, rispetto agli altri crediti, per i quali varrebbero gli
ordinari termini di prescrizione.
La Suprema Corte ha dichiarato la questione manifestamente
infondata, poiché non è ravvisabile alcuna analogia tra l'istituto della
prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., e quello della prescrizione
ordinaria, disciplinata dagli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c..
La prima disposizione, infatti, non determina automaticamente
l'estinzione dell'obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum
– pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria – che il
debito sia stato pagato.
La prescrizione ordinaria, invece, fa derivare l'effetto estintivo dell'obbligazione al semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere.
Né è possibile configurare alcuna analogia tra i diversi crediti per i quali la legge ammette l'istituto della prescrizione presuntiva (artt. 2954, 2955 e 2956 c.c.): proprio in ragione delle peculiarità di ciascuna ipotesi, infatti, l'ordinamento prevede diversi termini di prescrizione presuntiva, riconoscendo – tra l'altro – al credito del professionista un trattamento preferenziale, nell'ambito delle prescrizioni presuntive, posto che esso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2956 c.c., è assoggettato al termine di tre anni, più ampio rispetto a quelli previsti per i crediti di cui all'art. 2955 c.c. (un anno) e per quelli di cui all'art. 2954 c.c. (sei mesi).
Riferimenti Normativi: