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Diritto civile

Tutela dei Diritti

16 | 06 | 2021

La prescrizione presuntiva: gli oneri probatori incombenti sul creditore e sul debitore

Giovanna Spirito

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17071 del 16 giugno 2021, è tornata sulla questione dei presupposti per l’operatività della prescrizione presuntiva e degli oneri probatori posti in capo al creditore e al debitore.

In particolare, i giudici hanno evidenziato che i crediti del professionista ricadono nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l’eccezione di prescrizione, l’onere della prova grava sul creditore.

In tema di prescrizione presuntiva, infatti, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito fornendo tale prova soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.

Il riconoscimento del debito deve consistere "... in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore..." (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1945) e, per potersi configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere "... una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui" (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7527).

Il relativo accertamento, che costituisce una quaestio facti, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, tanto più quando, come nel caso di specie, il ricorrente non alleghi l'esistenza di dichiarazioni o comportamenti obiettivamente idonei ad esplicitare l'intenzione della cliente di rinunciare ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 2956 c.c., ma si limiti a valorizzare la semplice circostanza che la stessa non abbia, prima dell'inizio della causa, e segnatamente dinanzi al Consiglio dell'Ordine, specificamente sollevato la relativa eccezione.

È stato allora chiesto di sollevare  la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2956 c.c., n. 2, per contrasto con l'art. 3 Cost. introducendo, detta norma, un trattamento ingiustificatamente deteriore dei crediti dei professionisti, rispetto agli altri crediti, per i quali varrebbero gli ordinari termini di prescrizione.

La Suprema Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, poiché non è ravvisabile alcuna analogia tra l'istituto della prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 c.c., e quello della prescrizione ordinaria, disciplinata dagli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c..

La prima disposizione, infatti, non determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione, ma radica soltanto una presunzione iuris tantum – pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria – che il debito sia stato pagato.

La prescrizione ordinaria, invece, fa derivare l'effetto estintivo dell'obbligazione al semplice decorso di un determinato periodo di tempo, prefissato dalla legge, a decorrere dal momento in cui la pretesa avrebbe potuto esser fatta valere. 

Né è possibile configurare alcuna analogia tra i diversi crediti per i quali la legge ammette l'istituto della prescrizione presuntiva (artt. 2954, 2955 e 2956 c.c.): proprio in ragione delle peculiarità di ciascuna ipotesi, infatti, l'ordinamento prevede diversi termini di prescrizione presuntiva, riconoscendo – tra l'altro – al credito del professionista un trattamento preferenziale, nell'ambito delle prescrizioni presuntive, posto che esso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2956 c.c., è assoggettato al termine di tre anni, più ampio rispetto a quelli previsti per i crediti di cui all'art. 2955 c.c. (un anno) e per quelli di cui all'art. 2954 c.c. (sei mesi).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2954 c.c.
  • Art. 2955 c.c.
  • Art. 2956 c.c.