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Lavoro

15 | 10 | 2021

Legittimo il rifiuto di eseguire la prestazione lavorativa in assenza del rispetto delle regole di sicurezza

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 28353 del 15 ottobre 2021, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha spiegato quando il prestatore di lavoro può, esercitando il potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, rifiutare l'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore.

Occorre premettere che il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

Per la giurisprudenza di legittimità la violazione dell'obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'altrui inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10553); nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che "in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore" (Cass. civ., sez. lav., 1° aprile 2015, n. 6631).

La protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 c.c. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore (Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2016, n. 836).

In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2017, n. 14468). 

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha reputato corretta la valutazione dei giudici di merito là dove hanno rilevato come i lavoratori, a fronte dell'inadempimento datoriale, fossero legittimati a non eseguire la loro prestazione, muovendo dalla previsione della contrattazione collettiva secondo cui il lavoratore, anche quando gli sia rinnovato per iscritto un ordine attinente alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni, "non deve comunque" eseguirlo "quando la sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate". Per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia (la quale può derivare anche da una fonte di natura privatistica e pure da una mera situazione di fatto: Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2019, n. 24372) e cioè la titolarità di una posizione rilevante ai sensi dell'art. 40, cpv., c.p., per il quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (in fattispecie analoga, è stata esclusa la configurabilità di un illecito disciplinare sul rilievo di una responsabilità penale del macchinista, per l'evento lesivo eventualmente occorso in una situazione di fatto caratterizzata da pericolo per la sicurezza dei trasporti e l'incolumità di terzi).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 40 c.p.
  • Art. 1218 c.c.
  • Art. 2087 c.c.