Diritto civile
Obbligazioni
21 | 04 | 2021
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e il ricorso alla tabella basata sul sistema a punti
Valerio de Gioia
Con sentenza 21 aprile 2021, n. 10579, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione, ha fatto il punto sulle tabelle da utilizzare
per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Il ricorso ad esse trova fondamento nel potere del giudice di
valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c.. Tale norma, prefigurante
l'equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque ancora un giudizio
di diritto e non di equità, per una parte risponde alla tecnica della
fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati
presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di
formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere
concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.
Quale fattispecie, l'art. 1226 cit. richiede sia che risulti
obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel
suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la
sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, la stessa norma definisce il
contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione
equitativa" trattandosi di norma che non disciplina la fattispecie
sostanziale (della responsabilità risarcitoria) ma l'esercizio del potere.
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino
criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui
all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle
circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di
casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni
identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da
differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio
di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale va riconosciuto, in
applicazione dell'art. 3 Cost., valenza, in linea generale, di parametro di
conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto
circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Ne consegue che l'applicazione
di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a
quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di
Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di
violazione di legge, a condizione che la questione sia stata già posta nel
giudizio di merito.
La funzione di garanzia dell'uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie e consentite dalla circostanza che, a differenza della tabella unica prevista dall'art. 138 D.L.vo n. 209 del 2005, si tratta non di una norma di diritto positivo, ma del diritto vivente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, secondo la Corte di Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Riferimenti Normativi: