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Diritto amministrativo

Responsabilità

14 | 10 | 2021

La prova della c.d. perdita di «chance»

Cristina Tonola

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6907 del 14 ottobre 2021, è intervenuta in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, perimetrando la latitudine della prova della c.d. perdita di chance.

Per non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell’ingiustizia, la chance perduta sia seria. A tal fine, da un lato, va verificato con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto; dall’altro, per evitare di riconoscere valore giuridico a chance del tutto accidentali, va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.

È possibile, dunque, ottenere un risarcimento per equivalente solo se la chance ha effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, mentre del di sotto di tale livello si colloca la mera possibilità, di un ipotetico danno non meritevole di reintegrazione, poiché, in sostanza, non distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2740). In altri termini, la chance, ove si configuri quale mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, non è idonea ad assumere rilevanza giuridica e dà vita ad un interesse di fatto, suscettibile di ricevere tutela per la propria esigua consistenza. È, dunque, decisivo, pertanto, distinguere fra elevata probabilità di ottenere il bene della vita (chance risarcibile) e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata (chance non risarcibile). Ne discende che, ai fini del riconoscimento della spettanza del risarcimento dei danni, l’illegittimità del provvedimento amministrativo di per sé non può fare riscontrare la colpevolezza-rimproverabilità dell’amministrazione, rilevando invece altri elementi, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata non nella mera violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ma quando vi siano state inescusabili gravi negligenze od omissioni, oppure gravi errori interpretativi di norme, in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'amministrazione; pertanto, la responsabilità deve essere negata quando l’indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto, cosicché l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum (Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2019, n. 5219; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452).

In proposito va evidenziato che per l’accoglimento della domanda di risarcimento è necessaria la prova che l’amministrazione abbia agito con negligenza e imperizia, da valutare nel caso concreto, in quanto la colpa dell’autorità amministrativa non è conseguente in re ipsa all’illegittimità del provvedimento, essendo la lesione dell’interesse legittimo condizione necessaria, ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria di cui all’art. 2043 del codice civile.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1223 c.c.
  • Art. 2043 c.c.