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Diritto penale

Reati in generale

14 | 10 | 2021

Il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente non rileva ai fini del riconoscimento della continuazione

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 37380 del 21 aprile 2021 (dep. 14 ottobre 2021), la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali in relazione all’istituto del reato continuato, di cui all’art. 81 c.p.

Preliminarmente, la Suprema Corte ricorda il riconoscimento della continuazione, nel processo di cognizione come in quello di esecuzione, deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta la sistematicità e le abitudini programmate di vita, del fatto che, ai momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali – non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659).

La continuazione, la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel delitto, condividono, sul piano oggettivo, il medesimo presupposto di fatto: la reiterazione dei delitti nel tempo. L'abitualità presunta per legge presuppone, addirittura, che i reati siano della stessa indole, la professionalità nel reato che il reo viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato. L'ambivalenza del medesimo dato oggettivo (la reiterazione dei delitti nel tempo, la loro stessa indole, la destinazione dei proventi a fonte di reddito) e la sua attitudine ad essere valutato in modi antitetici, impone, e non solo nei casi in cui il periodo temporale che divide gli episodi delittuosi sia decisamente lungo, un maggiore sforzo deduttivo che non si limiti a proporre come tema di discussione astratta l'individuazione degli indici neutri di sussistenza del reato continuato, ma che alleghi quale sia, anche se a grandi linee, il disegno criminoso perseguito attraverso le reiterate condotte criminose; ciò affinché il più favorevole trattamento sanzionatorio corrisponda ad un atteggiamento antidoveroso realmente esistente che non si trasformi da deroga eccezionale alla regola del cumulo materiale delle pene in un indiscriminato trattamento premiale di favore, sganciato del tutto dai suoi presupposti applicativi (Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2004, n. 181337).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è certamente ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione, però, che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere all'associato una sorta di automatismo premiale, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2017, n. 1534). 

Infine, ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2012, n. 10917).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Art. 81 c.p.