Diritto civile
Obbligazioni
13 | 05 | 2021
La nozione di guida in stato di ebbrezza rilevante ai fini dell’esercizio del diritto di rivalsa verso l'assicurato
Valerio de Gioia
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con
sentenza 13 maggio 2021, n. 12900, ha chiarito che in materia di RC auto, se il
contratto di assicurazione attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto
di rivalsa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza del conducente, in
assenza di specificazioni convenzionali, per “stato di ebbrezza” deve
intendersi quello previsto dal Codice della strada.
Nel caso di specie, la clausola di "esclusione e rivalsa"
era così formulata: "l'assicurazione non è operante: nel caso di veicolo
guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti ...".
Secondo i giudici di merito, il mancato riferimento ad una
soglia minima dei valori rilevati e, in particolare, la mancata correlazione
dell'operatività della clausola di esclusione dell'assicurazione (e di
esercizio della rivalsa per le somme pagate al terzo) nel caso di veicolo
condotto da persona in stato di ebbrezza alla soglia di punibilità prevista dal
Codice della strada, rendeva invocabile l'inoperatività della copertura
assicurativa, da parte dell'assicuratore, anche in presenza di valori
alcolometrici rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la
sanzione.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato
che lo stato di ebbrezza – quale presupposto di fatto cui collegare effetti
giuridici – è nozione non naturalistica, ma normativa: è l'ordinamento
giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di
quest'ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche.
Quando, quindi, le parti di un contratto subordinano taluni
effetti e, segnatamente, la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza
del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore, alla ricorrenza dello stato
di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato.
Il riferimento, nel caso di specie, è naturalmente allo stato
di ebbrezza senza determinazioni contrattuali quanto al suo contenuto.
Ebbene, con riferimento all'epoca dei fatti, l’art. 186, comma 1 e 5, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"),
applicabile ratione temporis, prevedeva: "1. È vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche..... 5. Qualora
dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
L'art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
prevede: "l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186,
comma 4 cit. codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare
espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria
alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8
grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza".
Il giudice di merito – ha evidenziato la Suprema Corte – ha accertato che i referti ematici avevano evidenziato valori alcolometrici non eccedenti il limite oltre il quale scatta la sanzione di legge cosicché, in base alla nozione normativa di stato di ebbrezza, il soggetto non poteva essere ritenuto versare in tale stato: non ricorre, pertanto, il presupposto di esclusione dell'operatività dell'assicurazione e dell'esercizio della rivalsa.
Sulla scorta di quanto esposto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l'assicurato per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest'ultimo stato, esso va identificato con la stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada.
Riferimenti Normativi: