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Diritto civile

Obbligazioni

13 | 05 | 2021

La nozione di guida in stato di ebbrezza rilevante ai fini dell’esercizio del diritto di rivalsa verso l'assicurato

Valerio de Gioia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 13 maggio 2021, n. 12900, ha chiarito che in materia di RC auto, se il contratto di assicurazione attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto di rivalsa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza del conducente, in assenza di specificazioni convenzionali, per “stato di ebbrezza” deve intendersi quello previsto dal Codice della strada.

Nel caso di specie, la clausola di "esclusione e rivalsa" era così formulata: "l'assicurazione non è operante: nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ...".

Secondo i giudici di merito, il mancato riferimento ad una soglia minima dei valori rilevati e, in particolare, la mancata correlazione dell'operatività della clausola di esclusione dell'assicurazione (e di esercizio della rivalsa per le somme pagate al terzo) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alla soglia di punibilità prevista dal Codice della strada, rendeva invocabile l'inoperatività della copertura assicurativa, da parte dell'assicuratore, anche in presenza di valori alcolometrici rilevanti, seppure non eccedenti il limite previsto per la sanzione.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che lo stato di ebbrezza – quale presupposto di fatto cui collegare effetti giuridici – è nozione non naturalistica, ma normativa: è l'ordinamento giuridico che definisce lo stato di ebbrezza, allorquando alla ricorrenza di quest'ultimo vengano riconnesse conseguenze giuridiche.

Quando, quindi, le parti di un contratto subordinano taluni effetti e, segnatamente, la non operatività dell'assicurazione e l'insorgenza del diritto di rivalsa in favore dell'assicuratore, alla ricorrenza dello stato di ebbrezza, esse fanno riferimento alla nozione normativa di tale stato.

Il riferimento, nel caso di specie, è naturalmente allo stato di ebbrezza senza determinazioni contrattuali quanto al suo contenuto.

Ebbene, con riferimento all'epoca dei fatti, l’art. 186, comma 1 e 5, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), applicabile ratione temporis, prevedeva: "1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche..... 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".

L'art. 379, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevede: "l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 4 cit. codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza".

Il giudice di merito – ha evidenziato la Suprema Corte – ha accertato che i referti ematici avevano evidenziato valori alcolometrici non eccedenti il limite oltre il quale scatta la sanzione di legge cosicché, in base alla nozione normativa di stato di ebbrezza, il soggetto non poteva essere ritenuto versare in tale stato: non ricorre, pertanto, il presupposto di esclusione dell'operatività dell'assicurazione e dell'esercizio della rivalsa.

Sulla scorta di quanto esposto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l'assicurato per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest'ultimo stato, esso va identificato con la stato di ebbrezza previsto dal Codice della strada.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2043 c.c.
  • Art. 2054 c.c.
  • Art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285