libero accesso

Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

14 | 10 | 2021

La facoltà e l’onere gravante sul terzo pignorato nell’esecuzione presso terzi

Giovanna Spirito

Con sentenza n. 28047 del 14 ottobre 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha spiegato che il combinato disposto degli artt. 547 e 548 c.p.c. addossa al terzo pignorato, nella esecuzione presso terzi, una facoltà e un onere.

La facoltà è quella di comunicare stragiudizialmente al creditore l’esistenza del credito, di cui all’art. 547 c.p.c.. Trattasi di una facoltà e non di un onere, in quanto l’omissione della comunicazione non comporta alcuna conseguenza negativa per il terzo, ma solo l’obbligo per il giudice di fissare una successiva udienza per la comparizione del terzo.

L’onere è quello di comparire all’udienza fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c. per rendere la dichiarazione di quantità: trattasi di un onere, in quanto dalla violazione di esso discende ope legis l’obbligo per il giudice di reputare non contestato il credito pignorato. Questo onere a carico del terzo ha per presupposto legale che il creditore “dichiar[i] di non aver ricevuto la dichiarazione” di cui all’art. 547 c.p.c..

Ovviamente nessun problema può sorgere quando il creditore dichiari, conformemente al vero, di non aver ricevuto alcuna dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato; in tal caso l’assenza di quest’ultimo alla successiva udienza, fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c., produrrà immancabilmente gli effetti della fictio confessioQuando, invece, il creditore neghi falsamente di aver ricevuto dichiarazioni di sorta da parte del terzo pignorato, possono teoricamente darsi tre possibilità: a) il creditore ignorava incolpevolmente di aver ricevuto la dichiarazione del terzo; b) il creditore ignorava colpevolmente di aver ricevuto la dichiarazione del terzo; c) il creditore sapeva di aver ricevuto la dichiarazione del terzo.

Nel primo caso (errore incolpevole del creditore procedente) l’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. equivarrà ad una non contestazione. Il terzo pignorato, infatti, se dopo aver compiuto la dichiarazione stragiudiziale, decide di non comparire all’udienza, senza avere la prova certa della ricezione di essa, accetta in tal modo il rischio che la propria dichiarazione possa non aver raggiunto il destinatario. Dunque, nel conflitto tra il creditore che per errore scusabile dichiara di non aver ricevuto alcuna dichiarazione, e il terzo pignorato che non compare all’udienza nonostante non abbia la certezza giudica del buon esito della propria comunicazione, va ovviamente preferito il primo.

A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ipotesi in cui il creditore neghi di aver ricevuto comunicazioni di sorta dal terzo pignorato, ma lo faccia con colpa o con dolo. La legge infatti va interpretata in modo coerente con i principi generali dell’ordinamento. Ed è principio generale dell’ordinamento che condotte colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale chi immette dichiarazioni erronee nel traffico giuridico ne deve sopportare le conseguenze); le seconde del virtù del secolare principio fraus omnia corrumpit. Ne discende che là dove l’art. 548 c.p.c. recita “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione”, tale proposizione deve intendersi formulata sotto la condizione si vera sunt exposita

In conclusione: a) se il creditore dichiara falsamente, ma per errore scusabile, di non aver ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato, e quest’ultimo non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato dovrà ritenersi non contestato; b) se il creditore dichiara falsamente, per colpa o con dolo, di non aver ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato, e quest’ultimo non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato non potrà ritenersi non contestato; e l’assenza del terzo pignorato non produrrà gli effetti della ficta confessio

Riferimenti Normativi:

  • Art. 547 c.p.c.
  • Art. 548 c.p.c.