Diritto penale

26 | 10 | 2026

Furto di energia con il contatore manomesso: resta aggravato e procedibile d’ufficio

Filippo Marco Maria Bisanti

In tema di furto, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 36880/2026, depositata il 20 ottobre 2026 (udienza del 14 ottobre 2026), ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in un caso di furto di energia elettrica, affermando che l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., ricorre anche quando la sottrazione avvenga mediante manomissione del contatore e non solo attraverso l’allaccio diretto alla rete, con la conseguenza che il reato resta procedibile d’ufficio.

Nel caso in esame l’imputata era stata condannata dal Tribunale di Palermo per furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante manomissione del contatore.

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