Diritto civile

14 | 10 | 2026

Biciclette nel cortile condominiale: lecita la collocazione che non impedisce l’accesso né il pari uso degli altri condomini

Redazione La Tribuna

Con l’ordinanza n. 26539 del 9 ottobre 2026, la seconda Sezione civile della Cassazione affronta la questione della collocazione di biciclette in un cortile condominiale, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva escluso la violazione dell’art. 1102 c.c.

In particolare, con la predetta ordinanza la S.C. ha affermato che  la collocazione di biciclette nel cortile comune costituisce un uso consentito della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. quando, avuto riguardo alle concrete modalità di utilizzazione del bene, non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Ne consegue che non può essere ordinata la rimozione delle biciclette ove esse siano sistemate in modo ordinato in una porzione del cortile senza ostacolare l’accesso alle proprietà esclusive né comprimere il concorrente godimento degli altri condomini.

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