Diritto civile
14 | 10 | 2026
Biciclette nel cortile condominiale: lecita la collocazione che non impedisce l’accesso né il pari uso degli altri condomini
Redazione La Tribuna
Con l’ordinanza n. 26539 del 9 ottobre 2026, la seconda
Sezione civile della Cassazione affronta la questione della collocazione di
biciclette in un cortile condominiale, confermando la decisione della Corte
d’appello che aveva escluso la violazione dell’art. 1102 c.c.
In particolare, con la predetta ordinanza la S.C. ha
affermato che la collocazione di
biciclette nel cortile comune costituisce un uso consentito della cosa comune
ai sensi dell’art. 1102 c.c. quando, avuto riguardo alle concrete modalità di
utilizzazione del bene, non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso. Ne consegue che non può essere
ordinata la rimozione delle biciclette ove esse siano sistemate in modo
ordinato in una porzione del cortile senza ostacolare l’accesso alle proprietà
esclusive né comprimere il concorrente godimento degli altri condomini.
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