Diritto penale
09 | 10 | 2026
Disturbo di personalità lieve e reddito di cittadinanza: nessun vizio di mente
Filippo Marco Maria Bisanti
In tema di imputabilità, la terza Sezione penale della Corte di
cassazione, con la sentenza n. 35282/2026, depositata il 5 ottobre 2026
(udienza del 23 giugno 2026), ha rigettato il ricorso di un imputato condannato
per false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza,
ribadendo che i disturbi della personalità possono integrare un vizio totale o
parziale di mente solo se di consistenza, intensità e gravità tali da incidere
concretamente sulla capacità di intendere o di volere e se legati da un nesso
eziologico alla specifica condotta criminosa, e che l’esclusione della recidiva
non impedisce una prognosi negativa ai fini della sostituzione della pena
detentiva.
Il quadro normativo è noto.
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