Diritto processuale civile

06 | 10 | 2026

Interposizione fittizia o intestazione fiduciaria: in cassazione va censurata prima la qualificazione della domanda

Filippo Marco Maria Bisanti

In tema di interpretazione della domanda, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26071/2026, depositata il 1° ottobre 2026, ha rigettato il ricorso di un ex marito che rivendicava la proprietà di un immobile intestato all’ex moglie, affermando che, quando il giudice di merito qualifica la domanda come accertamento di un’interposizione fittizia e non di un’intestazione fiduciaria, chi lamenta la mancata ammissione delle prove sul patto fiduciario deve anzitutto censurare quella interpretazione, che costituisce autonoma ratio decidendi, con il vizio specifico previsto dall’art. 360 c.p.c.

L’attore aveva convenuto in giudizio l’ex coniuge sostenendo che l’appartamento a lei intestato fosse stato acquistato, ristrutturato e ...

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