Diritto processuale penale
01 | 10 | 2026
Giustizia riparativa e ricorso per cassazione: nei reati procedibili d’ufficio l’accesso al programma non sospende il processo
Redazione La Tribuna
In tema di giustizia riparativa, nei procedimenti relativi a
reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso a un programma formulata
durante la pendenza del ricorso per cassazione non determina la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, c.p.p., prevista esclusivamente
per i reati procedibili a querela soggetta a remissione. In tale fase, la
competenza a decidere sull’istanza appartiene, ai sensi dell’art. 45-ter disp.
att. c.p.p., al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; divenuta
irrevocabile la sentenza, la richiesta può essere proposta alla magistratura di
sorveglianza ai sensi dell’art. 15-bis ord. pen. Qualora l’istanza sia
impropriamente formulata nel ricorso per cassazione, non sussiste in capo alla
Corte di cassazione un obbligo di trasmissione al giudice competente.
La seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2026, n. 34108 (ud. 8 ...
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