Diritto processuale penale

01 | 10 | 2026

Giustizia riparativa e ricorso per cassazione: nei reati procedibili d’ufficio l’accesso al programma non sospende il processo

Redazione La Tribuna

In tema di giustizia riparativa, nei procedimenti relativi a reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso a un programma formulata durante la pendenza del ricorso per cassazione non determina la sospensione del processo ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, c.p.p., prevista esclusivamente per i reati procedibili a querela soggetta a remissione. In tale fase, la competenza a decidere sull’istanza appartiene, ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. c.p.p., al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; divenuta irrevocabile la sentenza, la richiesta può essere proposta alla magistratura di sorveglianza ai sensi dell’art. 15-bis ord. pen. Qualora l’istanza sia impropriamente formulata nel ricorso per cassazione, non sussiste in capo alla Corte di cassazione un obbligo di trasmissione al giudice competente.

La seconda Sezione penale della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2026, n. 34108 (ud. 8 ...

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