Diritto penale

23 | 09 | 2026

La recidiva può essere motivata in modo stringato ma non può essere presunta

Filippo Marco Maria Bisanti

In tema di trattamento sanzionatorio e di recidiva, la settima Sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 33807 depositata il 17 settembre 2026 all’esito dell’udienza del 17 giugno 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una condanna per bancarotta semplice confermata in appello, ribadendo che il riconoscimento della recidiva esige un esame concreto del rapporto fra il fatto e i precedenti, ma che a tal fine una motivazione sintetica è sufficiente purché aderente a quel modello di giudizio.

I tre motivi di ricorso investivano tutti il trattamento sanzionatorio: il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva reiterata contestata e la quantificazione della pena, attestata sul massimo edittale.

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