Diritto penale
23 | 09 | 2026
La recidiva può essere motivata in modo stringato ma non può essere presunta
Filippo Marco Maria Bisanti
In tema di
trattamento sanzionatorio e di recidiva, la settima Sezione penale della Corte
di cassazione, con l’ordinanza n. 33807 depositata il 17 settembre 2026
all’esito dell’udienza del 17 giugno 2026, ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso una condanna per bancarotta semplice confermata in
appello, ribadendo che il riconoscimento della recidiva esige un esame concreto
del rapporto fra il fatto e i precedenti, ma che a tal fine una motivazione
sintetica è sufficiente purché aderente a quel modello di giudizio.
I tre motivi
di ricorso investivano tutti il trattamento sanzionatorio: il diniego delle
circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva
reiterata contestata e la quantificazione della pena, attestata sul massimo
edittale.
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