Diritto civile

17 | 09 | 2026

Trasferimento di somme tra condomìni e ripetizione dell’indebito

Redazione La Tribuna

Con l’ordinanza 14 settembre 2026, n. 25301, la terza Sezione civile della Cassazione ha affermato, in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, che qualora somme appartenenti a un condominio siano trasferite, per iniziativa dell’amministratore comune, sul conto corrente di altro condominio in assenza di un titolo giustificativo, il condominio depauperato può agire direttamente, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti del condominio beneficiario, essendo irrilevante che il trasferimento sia stato determinato dalla condotta abusiva o illecita dell’amministratore, la quale attiene ai rapporti interni di responsabilità con i condomìni amministrati. Ove il trasferimento sia avvenuto mediante assegni bancari non trasferibili intestati al beneficiario, la prova dell’emissione e consegna dei titoli e del corrispondente addebito sul conto del traente determina una presunzione di avvenuto pagamento, spettando all’accipiens, in ...

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