Diritto penale

10 | 09 | 2026

L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce il criterio funzionale

Redazione La Tribuna

Con la sentenza 7 settembre 2026, n. 32961, la VI Sezione penale della Corte di cassazione torna sulla natura dell’attività svolta dall’amministratore di sostegno, confermando che questi, nell’esercizio delle funzioni connesse all’incarico, assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. La questione assume immediata rilevanza sul piano penalistico: dall'attribuzione della qualifica consegue, infatti, che l’appropriazione delle somme appartenenti al beneficiario integra il delitto di peculato, anziché quello di appropriazione indebita. Nel caso deciso, l’imputata si era appropriata della pensione dell’amministrata per complessivi euro 8.070.

Il passaggio centrale della pronuncia risiede nel richiamo al criterio oggettivo-funzionale introdotto dalla riforma degli artt. 357 e 358 c.p. del 1990. Ai fini della qualifica soggettiva non rileva, dunque, l’esistenza di un rapporto ...

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