Diritto penale
10 | 09 | 2026
L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale: la Cassazione chiarisce il criterio funzionale
Redazione La Tribuna
Con la sentenza 7 settembre 2026, n. 32961, la VI Sezione
penale della Corte di cassazione torna sulla natura dell’attività svolta
dall’amministratore di sostegno, confermando che questi, nell’esercizio delle
funzioni connesse all’incarico, assume la qualifica di pubblico ufficiale ai
sensi dell’art. 357 c.p. La questione assume immediata rilevanza sul piano
penalistico: dall'attribuzione della qualifica consegue, infatti, che
l’appropriazione delle somme appartenenti al beneficiario integra il delitto di
peculato, anziché quello di appropriazione indebita. Nel caso deciso,
l’imputata si era appropriata della pensione dell’amministrata per complessivi
euro 8.070.
Il passaggio centrale della pronuncia risiede nel richiamo al criterio oggettivo-funzionale introdotto dalla riforma degli artt. 357 e 358 c.p. del 1990. Ai fini della qualifica soggettiva non rileva, dunque, l’esistenza di un rapporto ...
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