Diritto civile

03 | 09 | 2026

Appalto condominiale: l’appaltatore può agire pro quota contro il singolo condomino, che non può opporre i vizi dell’esecuzione

Redazione La Tribuna

La Corte di Cassazione civile, Sezione II, con sentenza 3 luglio 2026, n. 22672 afferma che, in materia di condominio, l’obbligazione assunta dall’amministratore, nell’interesse dei condomini, nei confronti dell’appaltatore per l’esecuzione di lavori sulle parti comuni ha natura parziaria, sicché il terzo creditore può agire direttamente nei confronti del singolo condomino per il pagamento del corrispettivo nei limiti della quota a quest’ultimo riferibile.

Tale credito, avente fonte nel contratto concluso dall’amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio, è giuridicamente distinto dal credito del condominio verso il condomino per il pagamento dei contributi condominiali, che trova invece fondamento negli artt. 1118 e 1123 c.c. La previsione contrattuale che consenta all’appaltatore di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi non integra, pertanto, una cessione del ...

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