Diritto processuale civile
01 | 09 | 2026
Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e soccombenza: anche il beneficiario deve rifondere all’Erario le spese della parte vittoriosa
Redazione La Tribuna
Con l’ordinanza n. 24721 del 20
agosto 2026, la prima Sezione civile della Cassazione affronta un’ipotesi non
espressamente disciplinata dall’art. 133 D.P.R. n. 115/2002: quella in cui sia
la parte vittoriosa sia quella soccombente siano state ammesse al patrocinio a
spese dello Stato. Nel caso concreto, entrambe le parti risultavano infatti
ammesse, in via provvisoria, al beneficio.
La Corte muove da una netta distinzione tra il diritto al patrocinio pubblico e il regime della soccombenza. L’ammissione al beneficio, infatti, comporta che siano anticipate dall’Erario le spese e i compensi spettanti al difensore della parte non abbiente, ma non trasferisce sullo Stato anche l’obbligazione che quella stessa parte possa assumere, in caso di soccombenza, nei confronti della controparte vittoriosa. In altri termini, il patrocinio a spese dello Stato ...
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