Diritto processuale civile

01 | 09 | 2026

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e soccombenza: anche il beneficiario deve rifondere all’Erario le spese della parte vittoriosa

Redazione La Tribuna

Con l’ordinanza n. 24721 del 20 agosto 2026, la prima Sezione civile della Cassazione affronta un’ipotesi non espressamente disciplinata dall’art. 133 D.P.R. n. 115/2002: quella in cui sia la parte vittoriosa sia quella soccombente siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nel caso concreto, entrambe le parti risultavano infatti ammesse, in via provvisoria, al beneficio.

La Corte muove da una netta distinzione tra il diritto al patrocinio pubblico e il regime della soccombenza. L’ammissione al beneficio, infatti, comporta che siano anticipate dall’Erario le spese e i compensi spettanti al difensore della parte non abbiente, ma non trasferisce sullo Stato anche l’obbligazione che quella stessa parte possa assumere, in caso di soccombenza, nei confronti della controparte vittoriosa. In altri termini, il patrocinio a spese dello Stato ...

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