libero accesso

Diritto amministrativo

Situazioni giuridiche soggettive

31 | 05 | 2021

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana: presupposti, motivazione e sindacato giurisdizionale

Cristina Tonola

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 31 maggio 2021, n. 4151, ha chiarito i presupposti per la concessione dello status di cittadino italiano e i limiti di sindacabilità dell’eventuale provvedimento di diniego.

Va ricordato che la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale, che deve non solo tenere conto dei fatti penalmente rilevanti, esplicitamente indicati dal legislatore, ma anche valutare l’area della loro prevenzione. Ciò implica accurati apprezzamenti da parte dell’Amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell’interessato e si esplica in un potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta (Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262; Cons. Stato, sez, III, 12 novembre 2014, n. 5571; Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913). L’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo laddove quest'ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesa e dignitatis morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità, che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1826).

Alla luce di tali considerazioni, iI provvedimento di diniego della concessione non è sindacabile per i profili di merito della valutazione dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; Cons. Stato, sez. III, 25 agosto 2016, n. 3696), mentre lo è invece, e pienamente, per i suoi eventuali profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l’inadeguatezza della motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3456; Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4498).

Il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale laddove una più particolareggiata ostensione dei dati rilevanti potrebbe in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262). Per contro deve ritenersi che, nei casi in cui tale preminente esigenza non si ponga, l’obbligo ex art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 torni a vigere nella sua più ordinaria dimensione e, quindi, in termini proporzionati alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale dell’amministrazione. Nel senso di una esplicazione dell’onere motivazionale proporzionata e coerente alle specifiche emergenze del caso, deve essere rilevato (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121) che il parametro della “motivazione sufficiente” non ha carattere rigido né assoluto, ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati. 

Nella medesima ottica funzionale, concludono i giudici di Palazzo Spada, risulta ineludibile la distinzione tra motivazione del provvedimento di diniego, la cui ostensione, ai fini della valutazione della sua sufficienza in concreto, deve essere perimetrata alla stregua dei principi che precedono, e sindacato di legittimità secondo il paradigma dell’eccesso di potere, al cui esercizio concorrono tutti gli elementi istruttori acquisiti ed acquisibili, anche nell’esercizio dei poteri istruttori spettanti al giudice amministrativo ovvero nel quadro dell’esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato (Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
  • L. 5 febbraio 1992, n. 91