Diritto civile

07 | 07 | 2026

Prorogatio imperii dell’amministratore di condominio: intervento della Cassazione

Redazione La Tribuna

Con sentenza 26 giugno 2026, n. 21883, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di condominio negli edifici, l’amministratore cessato dall’incarico per scadenza, revoca o dimissioni non conserva una generale prorogatio imperii, ma, ai sensi dell’art. 1129, comma 8, c.c., può compiere esclusivamente le attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi comuni.

In particolare, il conferimento di procura alle liti per proporre appello non rientra, di per sé, in tale ambito e richiede uno specifico mandato dell’assemblea. In difetto, la procura rilasciata dall’amministratore cessato è invalida e l’appello deve essere dichiarato inammissibile, senza possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. ove il vizio sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte.

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