Diritto civile
07 | 07 | 2026
Prorogatio imperii dell’amministratore di condominio: intervento della Cassazione
Redazione La Tribuna
Con sentenza 26 giugno 2026, n.
21883, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, in
tema di condominio negli edifici, l’amministratore cessato dall’incarico per
scadenza, revoca o dimissioni non conserva una generale prorogatio imperii,
ma, ai sensi dell’art. 1129, comma 8, c.c., può compiere esclusivamente le
attività urgenti e indifferibili necessarie a evitare pregiudizi agli interessi
comuni.
In particolare, il conferimento
di procura alle liti per proporre appello non rientra, di per sé, in tale
ambito e richiede uno specifico mandato dell’assemblea. In difetto, la procura
rilasciata dall’amministratore cessato è invalida e l’appello deve essere
dichiarato inammissibile, senza possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. ove
il vizio sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte.
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