Diritto processuale civile
17 | 06 | 2026
Impugnazione incidentale tardiva sulle spese: è inammissibile se l’interesse a impugnare preesiste rispetto all'impugnazione
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 12 giugno 2026, n. 19437, ha sancito che e inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta avverso un capo autonomo della sentenza, quale quello relativo al governo delle spese, quando l’interesse a impugnare sia sorto immediatamente dalla decisione di primo grado e non per effetto dell’impugnazione principale altrui.
L’art. 334 c.p.c. consente infatti l’impugnazione incidentale tardiva solo quando l’appello principale rimetta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, determinando in capo alla parte un interesse nuovo o sopravvenuto alla contestazione della decisione. Ne consegue che, ove manchi un rapporto di dipendenza, interdipendenza o dialettica tra l’impugnazione principale e quella incidentale, resta applicabile il termine ordinario di cui all’art. 325 ...
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