Diritto civile

15 | 06 | 2026

Vendita dell’ultimo piano e diritto di sopraelevazione

Redazione La Tribuna

Con ordinanza 9 giugno 2026, n. 18664, la seconda Sezione civile della Cassazione ha chiarito che il proprietario dell'ultimo piano di un edificio in condominio può elevare nuovi piani o fabbriche solo nel caso in cui sopra il suo appartamento sussistano manufatti di proprietà comune (come il tetto o il sottotetto non praticabile), che possono essere spostati al termine della sopraelevazione. Ma, qualora la soffitta (o il sottotetto) di un edificio in condominio sia di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini, essa deve essere considerata, ai fini della sopraelevazione, come ultimo piano, onde, ai sensi dell'art. 1127 c.c., il diritto di sopraelevare l'edificio spetta solo al proprietario di essa.

La ratio della norma è evidente: la costruzione realizzata in sopraelevazione non può che spettare al soggetto titolare del bene più logisticamente prossimo alla futura sopraelevazione. Come è ...

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