Diritto civile
04 | 06 | 2026
Il mutuo di scopo
Redazione La Tribuna
La prima Sezione civile della
Corte di cassazione, con ordinanza 20 maggio 2026, n. 15189, ha affermato che nel
mutuo di scopo, tanto legale quanto convenzionale, la destinazione delle somme
mutuate integra il profilo causale del contratto, sicché il mutuatario non
assume soltanto l’obbligo di restituzione della somma ricevuta e di pagamento
degli interessi, ma anche quello di realizzare la finalità programmata. Ne
consegue che, ove il mutuatario alleghi l’invalidità del contratto per difetto
di causa e provi che una quota ingente della provvista sia stata destinata a
finalità estranee allo scopo pattuito, incombe sulla banca mutuante l’onere di
dimostrare che lo scopo negoziale sia stato comunque raggiunto o fosse
raggiungibile mediante l’impiego della residua somma erogata.
La decisione ribadisce la centralità della causa concreta nel mutuo di scopo: ...
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