Diritto civile
02 | 06 | 2026
Annullamento del contratto per violenza morale: non basta la necessità economica
Filippo Marco Maria Bisanti
La terza Sezione civile della Cassazione, con ordinanza pronunciata
all’udienza del 1° aprile 2026 e depositata il 28 maggio 2026, n. 16650, è
tornata ad affrontare i presupposti dell’annullamento del contratto per
violenza morale, precisando che la mera necessità economica o l’urgenza di
concludere un affare non integrano il vizio del consenso previsto dagli artt.
1434 e 1435 c.c., in assenza della prova di una concreta minaccia di un male
ingiusto e notevole.
La controversia nasceva da una complessa vicenda negoziale concernente
alcuni rapporti debitori intercorsi tra le parti e la sottoscrizione,
nell’aprile 2008, di una serie di scritture private con cui venivano
riconosciuti determinati debiti e assunte ulteriori obbligazioni.
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