Diritto civile

02 | 06 | 2026

Annullamento del contratto per violenza morale: non basta la necessità economica

Filippo Marco Maria Bisanti

La terza Sezione civile della Cassazione, con ordinanza pronunciata all’udienza del 1° aprile 2026 e depositata il 28 maggio 2026, n. 16650, è tornata ad affrontare i presupposti dell’annullamento del contratto per violenza morale, precisando che la mera necessità economica o l’urgenza di concludere un affare non integrano il vizio del consenso previsto dagli artt. 1434 e 1435 c.c., in assenza della prova di una concreta minaccia di un male ingiusto e notevole.

La controversia nasceva da una complessa vicenda negoziale concernente alcuni rapporti debitori intercorsi tra le parti e la sottoscrizione, nell’aprile 2008, di una serie di scritture private con cui venivano riconosciuti determinati debiti e assunte ulteriori obbligazioni.

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