Diritto civile

26 | 05 | 2026

E-mail ordinaria e impugnazione delle delibere condominiali: il termine decorre solo dalla conoscenza effettiva del verbale

Redazione La Tribuna

La seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza 21 maggio 2026, n. 15567, ha affermato che, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la comunicazione del verbale al condomino assente, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c., non può ritenersi provata mediante il semplice invio a un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Solo il recapito del verbale all’indirizzo del destinatario consente di far operare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; tale presunzione non è configurabile, invece, con riferimento alla e-mail ordinaria, priva dei sistemi di certezza propri della posta elettronica certificata. Ne consegue che, in assenza della prova dell’avvenuta ricezione del verbale da parte del condomino assente, non decorre il termine per proporre impugnazione della delibera assembleare.

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