Diritto civile
26 | 05 | 2026
E-mail ordinaria e impugnazione delle delibere condominiali: il termine decorre solo dalla conoscenza effettiva del verbale
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con
sentenza 21 maggio 2026, n. 15567, ha affermato che, in tema di impugnazione
delle delibere condominiali, la comunicazione del verbale al condomino assente,
ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 1137,
comma 2, c.c., non può ritenersi provata mediante il semplice invio a un indirizzo
di posta elettronica ordinaria.
Solo il recapito del verbale all’indirizzo del destinatario
consente di far operare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.;
tale presunzione non è configurabile, invece, con riferimento alla e-mail
ordinaria, priva dei sistemi di certezza propri della posta elettronica
certificata. Ne consegue che, in assenza della prova dell’avvenuta ricezione
del verbale da parte del condomino assente, non decorre il termine per proporre
impugnazione della delibera assembleare.
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