Diritto civile
12 | 05 | 2026
Servizio spiaggia e giardino su area demaniale: come si suddividono le spese in condominio
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della Cassazione, con sentenza 10
maggio 2026, n. 13592, ha affermato che - in tema di condominio - le spese
necessarie per la conservazione e il godimento di un’area demaniale utilizzata
come giardino condominiale sono dovute da tutti i condomini, quando il bene
arrechi un’utilità comune al complesso immobiliare, indipendentemente dal
regime proprietario dell’area. Parimenti, le spese relative al servizio
spiaggia annesso al condominio, ove funzionale all’interesse comune, devono
essere ripartite secondo il criterio generale di cui all’articolo 1123, comma
1, c.c., in proporzione al valore delle singole proprietà, salvo espressa e
inequivoca deroga convenzionale. Non è sufficiente, a tal fine, una clausola
regolamentare che faccia generico riferimento agli “utenti”, dovendosi avere
riguardo al godimento potenziale e non all’utilizzo effettivo del servizio.
La pronuncia ...
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