Diritto civile

12 | 05 | 2026

Servizio spiaggia e giardino su area demaniale: come si suddividono le spese in condominio

Redazione La Tribuna

La seconda Sezione civile della Cassazione, con sentenza 10 maggio 2026, n. 13592, ha affermato che - in tema di condominio - le spese necessarie per la conservazione e il godimento di un’area demaniale utilizzata come giardino condominiale sono dovute da tutti i condomini, quando il bene arrechi un’utilità comune al complesso immobiliare, indipendentemente dal regime proprietario dell’area. Parimenti, le spese relative al servizio spiaggia annesso al condominio, ove funzionale all’interesse comune, devono essere ripartite secondo il criterio generale di cui all’articolo 1123, comma 1, c.c., in proporzione al valore delle singole proprietà, salvo espressa e inequivoca deroga convenzionale. Non è sufficiente, a tal fine, una clausola regolamentare che faccia generico riferimento agli “utenti”, dovendosi avere riguardo al godimento potenziale e non all’utilizzo effettivo del servizio.

La pronuncia ...

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