Diritto civile

07 | 05 | 2026

L’amministratore di condominio non può agire contro una volontà assembleare validamente espressa in senso contrario

Redazione La Tribuna

Con la sentenza 5 maggio 2026, n. 12742, la seconda Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata in tema di condominio, disponendo che l’amministratore è legittimato ad agire autonomamente, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., per la tutela conservativa delle parti comuni e per far cessare violazioni del regolamento condominiale, anche mediante domanda di demolizione di opere abusive o sopraelevazioni vietate. Tuttavia - secondo la S.C. - tale potere non può essere esercitato in contrasto con una valida deliberazione assembleare contraria all’instaurazione o prosecuzione della lite, poiché l’assemblea, quale titolare della competenza generale sulla gestione delle cose comuni, può impedire l’insorgere della controversia o rinunciare all’azione relativa a diritti disponibili del condominio.

La sentenza della Corte di cassazione affronta dunque il delicato equilibrio tra autonomia gestoria ...

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