Diritto civile
07 | 05 | 2026
L’amministratore di condominio non può agire contro una volontà assembleare validamente espressa in senso contrario
Redazione La Tribuna
Con la sentenza 5 maggio 2026, n. 12742, la seconda Sezione
civile della Corte di cassazione si è pronunciata in tema di condominio, disponendo
che l’amministratore è legittimato ad agire autonomamente, ai sensi degli artt.
1130 e 1131 c.c., per la tutela conservativa delle parti comuni e per far
cessare violazioni del regolamento condominiale, anche mediante domanda di
demolizione di opere abusive o sopraelevazioni vietate. Tuttavia - secondo la
S.C. - tale potere non può essere esercitato in contrasto con una valida deliberazione
assembleare contraria all’instaurazione o prosecuzione della lite, poiché
l’assemblea, quale titolare della competenza generale sulla gestione delle cose
comuni, può impedire l’insorgere della controversia o rinunciare all’azione
relativa a diritti disponibili del condominio.
La sentenza della Corte di cassazione affronta dunque il delicato equilibrio tra autonomia gestoria ...
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