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Diritto processuale penale

Prove

11 | 10 | 2021

La localizzazione tramite rilevatore satellitare (sistema GPS) costituisce una prova atipica ammissibile anche se lo strumento è stato collocato per altro procedimento

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 36849 del 27 maggio 2021, depositata l’11 ottobre 2021, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della ammissibilità del controllo, tramite strumento di rilevazione satellitare dei movimenti di una persona, senza alcun limite.

Consolidata è la giurisprudenza che ritiene la localizzazione tramite sistema GPS (Global Positioning System) prova atipica che consiste in una sorta di pedinamento tecnologico, e non una intercettazione di comunicazioni. Ne consegue che non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 266 ss. c.p.p., relativa alla intercettazione di comunicazioni, ma è richiesto un decreto del pubblico ministero che disponga la collocazione del GPS.

I dati così acquisiti sono quindi direttamente utilizzabili nel giudizio abbreviato e di essi, a dibattimento, può essere data testimonianza da parte dell'operatore di polizia giudiziaria (Cass. pen., sez. VI, n. 11 dicembre 2007, n. 15396; Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9416; Cass. pen., sez. II, 4 aprile 2019, n. 23172).

Con riguardo alla particolarità del caso in esame, dove è stata autorizzata l'estrapolazione di dati custoditi nella memoria di un apparecchio GPS di cui era stata disposta la collocazione nell'ambito di altro procedimento, si deve osservare che l'estrapolazione dei dati è stata disposta dal pubblico ministero nel presente procedimento e che la circostanza che lo strumento rilevatore fosse stato collocato, legittimamente, nell'ambito di un altro procedimento è un mero dato di fatto, che ha consentito l'acquisizione dei dati, ma non la rende illegittima. Nello stesso senso è ritenuta (Cass. pen., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 6; Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16) la legittimità dell'acquisizione, tramite decreto del pubblico ministero, dei dati inerenti al traffico telefonico di una utenza, dati estrapolati dalla memoria, legittimamente, a disposizione del gestore del servizio.

Il mezzo di prova in questione (rilevatore satellitare dei movimenti) non incide sulla libertà personale che rimane integra, né sulla segretezza delle comunicazioni, che non costituiscono l'oggetto del controllo.

Il rilevatore satellitare consente unicamente di conoscere i movimenti nel territorio di un soggetto, attività rispetto alla quale, svolgendosi in ambito pubblico, non vi è un diritto alla segretezza.

Con riguardo alla giurisprudenza convenzionale, "il diritto al rispetto della vita privata", riconosciuto dall'art. 8 Cedu, consente, tuttavia, l'"ingerenza della pubblica autorità ... prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati ...", principio che la Corte Edu ha applicato anche nel caso della sorveglianza tramite GPS (sentenza 2.9.2010, Uzun contro Germania). 

La disciplina applicabile alla prova acquisita mediante rilevatore satellitare, ritenuta una prova atipica ammissibile, risulta dunque conforme ai principi costituzionali e convenzionali. Ne segue che i dati estrapolati dalla memoria del GPS, acquisiti mediante prova atipica ammissibile, sono direttamente utilizzabili nel giudizio abbreviato.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 13 Cost.
  • Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Art. 189 c.p.p.
  • Art. 266 c.p.p.