Diritto penale
Reati in generale
11 | 10 | 2021
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis c.p.
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 36818 del 21 settembre 2021 (dep. 11 ottobre
2021), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a
occuparsi della circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui
all’art. 416-bis.1 c.p.
È ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il
principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso
non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis
c.p., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità
della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica"
dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con
riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale
comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato
associativo (Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41772; Cass. pen., sez. V,
8 febbraio 2018, n. 21530, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi
l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista
dall'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata
dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo
sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste
"tipicamente" mafiosa).
La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è
configurabile, quindi, anche a carico di soggetto che non faccia parte di
un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del
fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla
mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto
proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Cass. pen., sez.
II, 5 giugno 2013, n. 38094).
In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale
esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle
caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero che il reo (o
anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto di far
ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle
consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice
promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la
condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente
all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che
costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di
vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi
violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di
"resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere
"spontaneamente" e a non reagire rispetto alle illegittime pretese
avanzate nei suoi confronti.
Come è stato chiarito dalla Suprema Corte, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 7, D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1998, n. 582).
Non è inutile, concludono i giudici di legittimità, far presente che le stesse Sezioni Unite, di recente intervenire a dirimere il contrasto sulla natura della aggravante sotto il profilo della agevolazione del sodalizio, hanno chiarito che essa ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e che, tuttavia, si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 8545).
Riferimenti Normativi: