Diritto civile
26 | 04 | 2026
Lastrico solare di uso esclusivo che copre una sola unità: criteri di riparto delle spese
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della
Corte di cassazione, con ordinanza 21 aprile 2026, n. 10534, ha sancito che, in
tema di condominio, qualora il lastrico solare (o terrazza a livello) di
proprietà o uso esclusivo copra una sola unità immobiliare, le spese di
riparazione per danni da infiltrazioni non vanno ripartite ai sensi dell’art.
1126 c.c., bensì secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c., applicato in
via analogica, in quanto viene meno la ratio della disciplina speciale fondata
sulla pluralità dei condomini beneficiari della funzione di copertura.
L’ordinanza chiarisce un profilo
applicativo di particolare rilievo nella materia condominiale, limitando
l’ambito operativo dell’art. 1126 c.c. ai soli casi in cui il lastrico svolga
funzione di copertura a favore di più unità immobiliari.
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