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Diritto civile

Persone e Famiglia

11 | 10 | 2021

L’attivazione del servizio telefonico in violazione della procedura sul trattamento dei dati personali

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 27554 dell’11 ottobre 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha spiegato che le generalità e gli altri dati riferiti agli abbonati e ai titolari di schede prepagate (ivi compreso il loro numero di telefono), in quanto riferiti a soggetti identificati o identificabili, devono considerarsi "dati personali", rientrando in tale nozione «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale», ai sensi dell'art. 4, lett. b), D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, come tali, assoggettati alla disciplina dettata dal menzionato decreto.

Sul piano normativo va rammentato che, alla stregua delle previsioni contenute nel citato Codice, i dati personali oggetto del trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 1593). La liceità del trattamento, inoltre, trova fondamento pure nella finalità del medesimo, quest'ultima costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda l'attribuzione all'interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalità originarie che ai successivi impieghi), con facoltà di orientarne la selezione, la conservazione e l'utilizzazione (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 febbraio 2021, n. 4475; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2014, n. 16133).

Fissati i principi generali dall'art. 11, D.L.vo n. 196/2003 cit., l’art. 13, inoltre, stabilisce che la raccolta dei dati deve avvenire previa informativa dell'interessato e l'art. 25, comma 3, in tema di rilascio del consenso informato da parte dell'interessato, precisa che «il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.».

Dalla lettura di queste norme si evince lo stretto collegamento funzionale tra le stesse e risulta evidente che le previsioni di cui agli artt. 13 e 25 del citato decreto costituiscono espresse modalità di raccolta e trattamento dei dati che integrano alcuni dei profili di liceità e correttezza del trattamento previsti dall'art. 11, lett. a), anche se non li esauriscono. 

Nel caso di specie, conclude la Suprema Corte, il Tribunale non solo ha accertato che la società ha attivato il servizio telefonico senza che il segnalante avesse manifestato la volontà di addivenire alla stipula del relativo accordo contrattuale ma soprattutto ha accertato che la connessa procedura afferente al trattamento dei dati personali non è stata affatto svolta secondo le rammentate previsioni, e cioè mediante la previa informativa e l'acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati a cura del titolare del trattamento, connotandosi così di palese illiceità.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 4, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
  • Art. 11, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
  • Art. 13, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
  • Art. 25, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)