Diritto civile

20 | 04 | 2026

I limiti della legittimazione processuale dell’amministratore di condominio: la Cassazione fa il punto

Redazione La Tribuna

La seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato, con la sentenza 14 aprile 2026, n. 9575, che l’amministratore di condominio è legittimato ad agire o resistere in giudizio nei confronti dei terzi solo con riferimento a rapporti inerenti interessi comuni. Con riguardo, invece, a obbligazioni gravanti esclusivamente sui singoli condòmini, la sua legittimazione richiede uno specifico mandato conferito da ciascun interessato, non potendo desumersi automaticamente né dal regolamento condominiale né da comportamenti concludenti, né potendo estendersi alla rappresentanza processuale in assenza di espresso conferimento scritto.

La sentenza chiarisce con nettezza i confini tra rappresentanza “legale” dell’amministratore e rappresentanza “volontaria” derivante da mandato. La Corte censura l’impostazione della decisione d’appello, che ...

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