Diritto civile
20 | 04 | 2026
I limiti della legittimazione processuale dell’amministratore di condominio: la Cassazione fa il punto
Redazione La Tribuna
La seconda Sezione civile della
Corte di cassazione ha affermato, con la sentenza 14 aprile 2026, n. 9575, che l’amministratore
di condominio è legittimato ad agire o resistere in giudizio nei confronti dei
terzi solo con riferimento a rapporti inerenti interessi comuni. Con riguardo,
invece, a obbligazioni gravanti esclusivamente sui singoli condòmini, la sua
legittimazione richiede uno specifico mandato conferito da ciascun interessato,
non potendo desumersi automaticamente né dal regolamento condominiale né da
comportamenti concludenti, né potendo estendersi alla rappresentanza
processuale in assenza di espresso conferimento scritto.
La sentenza chiarisce con nettezza i confini tra rappresentanza “legale” dell’amministratore e rappresentanza “volontaria” derivante da mandato. La Corte censura l’impostazione della decisione d’appello, che ...
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