Diritto penale
07 | 04 | 2026
Maltrattamenti in famiglia: il reato sussiste anche dopo la separazione dei coniugi, se proseguono le condotte vessatorie e permane il rapporto familiare
Redazione La Tribuna
Con la pronuncia 26 marzo 2026, n. 11360 (ud. 25 febbraio
2026) la sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che integra
il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, la
prosecuzione di condotte vessatorie, minatorie e prevaricatrici nei confronti
del coniuge anche dopo la separazione legale o di fatto, poiché il coniuge
separato resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti
civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. Diversamente, il
problema del discrimine con l’art. 612-bis c.p. si pone nella diversa ipotesi
di cessazione di una convivenza more uxorio, ove occorre verificare in
concreto l’effettiva interruzione della consuetudine di vita comune. Nel caso
deciso, la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 572 c.p.,
ravvisando una continuità delle condotte maltrattanti sino al giugno 2016,
anche dopo la separazione.
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