Diritto penale

07 | 04 | 2026

Maltrattamenti in famiglia: il reato sussiste anche dopo la separazione dei coniugi, se proseguono le condotte vessatorie e permane il rapporto familiare

Redazione La Tribuna

Con la pronuncia 26 marzo 2026, n. 11360 (ud. 25 febbraio 2026) la sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, la prosecuzione di condotte vessatorie, minatorie e prevaricatrici nei confronti del coniuge anche dopo la separazione legale o di fatto, poiché il coniuge separato resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. Diversamente, il problema del discrimine con l’art. 612-bis c.p. si pone nella diversa ipotesi di cessazione di una convivenza more uxorio, ove occorre verificare in concreto l’effettiva interruzione della consuetudine di vita comune. Nel caso deciso, la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 572 c.p., ravvisando una continuità delle condotte maltrattanti sino al giugno 2016, anche dopo la separazione.

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